Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 12-10-2011, n. 36815

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 3 giugno 2010 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo in data 2 febbraio 2010 con la quale K.A., imputato del reato di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina, era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, concedeva la circostanza attenuante del fatto di lieve entità ritenendola equivalente, unitamente alle già concesse circostanze attenuanti generiche, alla recidiva e confermando nel resto. Ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo vizio di motivazione, indicata come apparente, in punto di mancata esclusione della recidiva reiterata specifica ed analogo vizio con riferimento alla statuizione di confisca del denaro in sequestro mantenuta nonostante il venir meno della sua obbligatorietà per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il ricorso è infondato.

Con riguardo alla asserita carenza motivazionale in punto di mancata esclusione della recidiva reiterata specifica, si osserva che, come ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso di contestazione della recidiva rientrante in una delle ipotesi previste dall’art. 99 c.p., comma 4, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (in termini da ultimo, Cass. Sez. 6A 23.1.2010 n. 43438, Manco ed altro, Rv. 248960; Cass. Sez. Un. 27.5.2010 n. 35738, P.G. Calibe ed altro, Rv. 247838).

Rimane poi fermo il principio, costantemente affermato da questa Corte, della facoltatività della recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, con divieto per il giudice di procedere al giudizio di prevalenza soltanto quando ritenga la recidiva effettivamente idonea ad influire di per sè sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede, in quanto sintomo della pericolosità dell’agente (in termini tra le tante, Cass. Sez. 2A 19.3.2008 n. 19557, Buccheri, Rv.

240404; Cass. Sez. 4A 28.6.2007 n. 39134, P.G. in proc. Mazzetta, Rv.

248960; Cass. Sez. 6A 3.7.2007 n. 37549, P.G. in proc. Saponaro, Rv.

237272).

Ai detti criteri si uniformata la Corte di Appello che ha, in modo esauriente ed immune da vizi logici, non solo fatto riferimento al dato relativo ai precedenti penali ma anche alla specificità di tali precedenti ed alla propensione alla violenza, ritenuti indici inequivoci di una accentuata pericolosità sociale manifestatasi proprio attraverso la commissione dell’ennesimo reato in materia di stupefacenti, non accordando rilievo – ai fini della valutazione della pericolosità – al dato rappresentato dalla ammissione del K. ad un programma terapeutico di riabilitazione presso il S.E.R.T. in quanto recente e comunque successivo alla commissione del fatto.

Va dunque esclusa non solo la carenza di motivazione ma anche la sua asserita apparenza per il riferimento del giudice di merito a dati concreti ed attuali.

Quanto al profilo riguardante la carenza di motivazione in ordine al mantenimento della confisca, è innegabile che, una volta concessa dalla Corte di Appello la circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sia venuta meno la presunzione legale della illecita provenienza del denaro prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies della potendo procedersi alla confisca soltanto laddove esistenti le condizioni di cui all’art. 240 c.p. (Cass. Sez. 4A 11.12.2007 n. 4199, Perotto, Rv.

238432).

Peraltro un’assenza di contestazione specifica che in parte dell’imputato in merito alla circostanza che il denaro confiscato costituisse il profitto della vendita di stupefacente, ben poteva il giudice disporre la confisca senza alcun obbligo di motivazione sul punto, dovendosi ritenere implicita una valutazione da parte del giudice sui presupposti legittimanti la confisca medesima.

Il ricorso va dunque rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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