Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2012, n. 4587 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.R. proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lamezia Terme respinse la sua domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole in data 22 aprile 2003 dalla Poli Sud s.r.l., e la conseguente reintegrazione nel proprio posto di lavoro, impiegata di concetto quarta qualifica, oltre alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra; nonchè l’ulteriore domanda di pagamento delle somme, in ricorso indicate, a titolo di differenze retributive e t.f.r. per le mansioni superiori in tesi svolte dal 1997 al 2000. Con l’atto di gravame l’appellante deduceva che: 1) nel caso di licenziamento determinato dalla necessità di attuare un programma di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare l’effettiva esigenza di ridurre il personale e la sussistenza del nesso di causalità tra il riassetto organizzativo e l’intimato licenziamento. Viceversa la società non aveva fornito alcuna prova sul punto, limitandosi a giustificare il recesso con l’esigenza di una informatizzazione della contabilità aziendale, attraverso l’utilizzo di un nuovo programma che avrebbe reso il suo mantenimento in servizio antieconomico ed inutile. Lamentava l’appellante che, da un lato era emerso che il suo posto non era stato soppresso ma ad esso era stato assegnato stabilmente il dipendente assunto a termine in sua sostituzione nel periodo in cui ella si trovava in congedo per maternità; dall’altro, non era stata fornita la prova che ella non era in grado di gestire il nuovo programma informatico. 2) Non vi era altresì alcuna prova che essa L. non potesse essere adibita ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Risultava anzi che nel novembre 2003 la società aveva pubblicato una inserzione su di un giornale locale per la selezione di due figure professionali perfettamente sovrapponiteli a quella di essa appellante. 3) La documentazione in atti e le testimonianze assunte erano idonee e sufficienti a dimostrare lo svolgimento delle superiori mansioni di responsabile del settore amministrativo, assistente di marketing e responsabile dell’amministrazione del personale, inquadrabili nella posizione organizzativa B/2 del CCNL di settore. 4) Infine il datore di lavoro era soggetto alla c.d. tutela reale, in quanto presso la sede della Poli Sud s.r.l. era presente un’altra società, denominata Sistemi Innovativi s.r.l., con identico oggetto sociale ed identico assetto proprietario, sicchè appariva indubitabile come tra le due società vi fosse una connessione tale da dovere identificare l’una con l’altra o comunque da collegarle inscindibilmente.

Concludeva pertanto per l’integrale riforma della sentenza e l’accoglimento delle domande sopra specificate. Si costituiva la Poli Sud s.r.l. resistendo al gravame. La corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 7 agosto 2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava illegittimo il licenziamento e condannava la società alla riassunzione ovvero al risarcimento del danno quantificato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione.

Riteneva la Corte che la società non aveva dimostrato la necessità di un riassetto aziendale tale da comportare la soppressione del posto di lavoro della L., nè l’impossibilità di adibire quest’ultima in altre mansioni equivalenti. Riteneva invece condivisibile la valutazione espressa dal Tribunale circa la riconducibilità delle mansioni, così come emerse dalla prova testimoniale, alla qualifica di assunzione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la L., affidato a due motivi.

Resiste la Poli Sud s.r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Motivi della decisione

Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi avverso la medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c..

1. Con il primo motivo la L. denuncia omessa od insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e cioè lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza.

Lamentava la ricorrente principale che la corte territoriale si era limitata a condividere quanto sul punto accertato dal primo giudice, senza fornirne alcuna autonoma valutazione. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo chiaramente indicate nè le mansioni svolte, nè il livello contrattuale di inquadramento, nè le ragioni della riconducibilità di esse al superiore livello contrattuale (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915), difettando peraltro la produzione, ovvero la precisa indicazione della sua ubicazione, dell’invocato c.c.n.l. (Cass. sez. un. ord. ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161; Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726).

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 117 c.p.c. con riferimento alla mancata valutazione, da parte della corte di merito, del requisito dimensionale della datrice di lavoro, utile ai fini dell’applicazione della tutela reale ove correttamente computati i dipendenti delle società collegate.

Lamenta in particolare che la corte omise di valutare il libero interrogatorio del legale rappresentante della Polisud, dal quale emergeva che presso lo stesso stabilimento operavano più società collegate, aventi un numero di dipendente certamente superiore a quindici.

Il motivo è in parte inammissibile, e per il resto infondato.

Inammissibile perchè difetta (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726) la specifica indicazione, in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti e documenti invocati, e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Ed inoltre laddove è lamentato un mancato esame della questione inerente il requisito dimensionale, che avrebbe semmai dovuto formare oggetto di censura per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Comunque infondato perchè difetta l’allegazione di qualsivoglia prova circa la promiscua utilizzazione dei vari dipendenti ad opera delle diverse società, condizione necessaria, accanto all’ipotesi simulatoria, il cui onere della prova grava sul lavoratore, per poter computare, ai fini dell’applicazione della tutela reale, i dipendenti di tutte le società collegate (ex plurimis, Cass. 5 settembre 2006 n. 19036; Cass. 15 maggio 2006 n. 11107).

3. Con unico motivo, la ricorrente incidentale denunzia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla valutazione delle prove inerenti il dedotto riassetto aziendale legittimante il licenziamento in questione. Lamenta la società che la corte di merito omise di valutare la documentazione prodotta, ed in particolare i provvedimenti amministrativi con cui le era stato concesso il richiesto finanziamento; la circostanza della lunga assenza della lavoratrice (dovuta a maternità e per cui la società aveva assunto altro lavoratore a tempo determinato), da cui discenderebbe: a) che la lavoratrice non era più in possesso delle competenze professionali richieste dal non meglio chiarito "processo di modernizzazione", e che b), ormai il dipendete assunto in sostituzione svolgeva i compiti che avrebbe dovuto svolgere la L..

Il motivo è inammissibile, per non avere la ricorrente allegato o indicata la loro esatta ubicazione della documentazione amministrativa invocata (non soggetta al principio iura novit curia, Cass. sez. un. 29 aprile 2009 n. 9941), nonchè, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso, per non avere adeguatamente specificato le ragioni per cui la detta documentazione e l’assenza della lavoratrice avrebbero costituito un giustificato motivo obiettivo di licenziamento.

4. I ricorsi debbono in definitiva respingersi. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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