Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2012, n. 4586 Pensione di inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9.10.2008/28.4.2009 la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da D.R. nei confronti dell’INPS per la concessione della pensione di inabilità, stante l’assenza del prescritto requisito reddituale.

Osservava la corte territoriale che, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità, doveva tenersi conto sia del reddito del coniuge che di quello dell’intero nucleo familiare, in conformità con i principi del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell’intervento assistenziale pubblico.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso D. R. con un unico motivo, illustrato con memoria.

L’INPS ha depositato procura; non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 del D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, commi 4 e 5, conv. nella L. n. 33 del 1980, della L. n. 153 del 1969, art. 26 e succ. mod. ed, al riguardo, osserva che una corretta interpretazione delle norme nel caso rilevanti portava a ritenere che, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione di inabilità, doveva tenersi conto solo del reddito dell’invalido, e non anche di quello degli altri componenti il nucleo familiare. Il ricorso è infondato.

Ritiene, infatti, il Collegio che deve ribadirsi il principio, espresso da ultimo da Cass. n. 28714/2011 e che può ritenersi ormai consolidato, ai sensi del quale, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri in quella stessa norma indicati.

A tale orientamento la Corte ritiene di dover continuità, non senza osservare (per come già notato nei propri precedenti) che l’interpretazione data dalle più recenti decisioni (v. in particolare Cass. n. 5003, 4677 e 28714 del 2011) sul tema costituisce il risultato di una compiuta considerazione e valutazione delle variegate disposizioni normative succedutesi nel tempo e di una ricostruzione del relativo significato che appare essere la più aderente al loro dato testuale, nonchè alla complessiva ratio dell’intervento legislativo in questa materia, sì da escludere la necessità di un intervento delle Sezioni Unite, in presenza di contrastanti decisioni (v. Cass. n. 20462/2010, Cass. n. 7259/2009;

Cass. n. 18825/2008), superate dalle successive pronunce di questa Suprema Corte, in conformità alla propria precedente univoca giurisprudenza (v. ad es. Cass. n. 16311/2002; Cass. n. 16363/2002;

Cass. n. 12266/2003; Cass. n. 13261/2007). Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Tenuto conto della diversità degli orientamenti espressi sulla questione controversa, ritiene la Corte che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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