Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 13-10-2011, n. 36960 Competenza per territorio

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Svolgimento del processo

1. M.B. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale ha confermato la misura della custodia in carcere disposta a suo carico per associazione diretta allo spaccio e per singoli episodi di spaccio di stupefacenti.

2. Deduce in primo luogo l’inattendibilità delle dichiarazioni di D.M.G. e la contraddittorietà delle stesse ricostruendo puntualmente le obiezioni alle quali il Tribunale non avrebbe risposto. Osserva poi che il Tribunale si è valso, travisandone il senso, anche di una conversazione ambientale non presa in esame dal GIP. Assume poi che non sussisterebbero gli elementi necessari a configurare un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e comunque la partecipazione del ricorrente a tale sodalizio.

Assume infine l’incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari, essendo invece competente quello di Milano.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non ha fondamento.

Circa la competenza territoriale, il Tribunale ha escluso l’applicabilità alla specie del criterio del luogo di inizio di consumazione del reato permanente, in quanto mancano elementi certi circa l’individuazione di questo luogo in relazione alla correlativa incertezza del momento in cui venne posto in essere il patto societario. E pertanto bene si è fatto ricorso al criterio suppletivo di cui all’art. 9 c.p.p., comma 3. I dati che il ricorrente adduce non portano alcuna certezza circa il luogo di inizio della consumazione ma si rifanno a indici presuntivi, così indirettamente confermando la bontà del criterio adottato.

2. L’impiego di atti non considerati dal GIP, ma già a lui sottoposti è ammesso in sede di riesame, in quanto tale giudice ben può disporre di tutti gli elementi probatori e rivalutarli autonomamente con piena cognizione.

3. Le oscillazioni nelle dichiarazioni del D.M. sono già state prese in considerazione dal Tribunale del riesame che ne ha escluso con ragionevole valutazione una rilevanza tale da inficiare i contenuti essenziali delle propalazioni. La contraria opinione del ricorrente attiene al merito di tale valutazione, non controllabile in questa Sede.

4. Infine, quanto ai gravi indizi di sussistenza di un reato associativo, l’ordinanza in esame mette in rilievo la continuità del traffico svolto da più soggetti con ripartizione dei compiti, elementi cui il ricorrente non contrappone alcuna censura sostanziale volta a confutare la ragionevolezza della argomentazione svolta.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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