Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 13-10-2011, n. 36958

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. P.P.P. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale ha confermato la misura della custodia in carcere per associazione diretta allo spaccio e per vari episodi di spaccio di stupefacenti.

2. Lamenta in primo luogo che non sia stata contezza dei gravi indizi del reato associativo, essendo emersi in sei mesi di controllo continuo solo cinque episodi di cessione di modeste quantità di droga.

Deduce ancora il vizio di motivazione circa le esigenze cautelari.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto la sussistenza di gravi indizi dell’inserimento del ricorrente nell’associazione diretta allo spaccio è ampiamente motivata in base a elementi che mostrano un’attività continua di spaccio in permanente contatto con gli altri sodali e in consonanza di intenti. La valutazione minimalista di questi indizi contenuta nel ricorso corrisponde a una affermazione di merito, non deducibile in questa Sede.

Le esigenze cautelari discendono poi direttamente dal titolo della misura imposta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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