Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 13-10-2011, n. 36957

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. P.A. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Cagliari ha confermato la misura della custodia in carcere imposta a suo carico per associazione a delinquere diretta allo spaccio e vari episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Deduce in primo luogo la decadenza della misura cautelare per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati a norma dell’art. 291 c.p.p. e anche (nell’ipotesi che si ritenga valida una trasmissione effettuata per altri indagati) per intempestiva decisione sulla richiesta.

3. Nel merito assume che sono contraddittorie e inaffidabili le dichiarazioni del coimputato D.M. su cui la misura si fonda e che esse sono state riscontrate con un episodio non significativo (arresto del fratello del ricorrente) e con il richiamo al contenuto di intercettazioni non specificato.

4. Lamenta infine che da elementi che non riguardano il ricorrente si siano tratti gravi indizi per il reato associativo mentre gli elementi raccolti attengono semmai a singoli episodi di spaccio.

5. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto le questione relative alla inefficacia sopravvenuta della misura non sono state fatte valere dinanzi al Tribunale e quindi vanno proposte in sede di eventuale richiesta di revoca.

6. Le restanti doglianze sono manifestamente infondate poichè, a fronte della valutazione del giudice del riesame, l’inaffidabilità del D.M. è affermata in maniera soltanto apodittica, laddove il contenuto delle intercettazioni è riportato nell’ordinanza impositiva. E tali elementi danno ampiamente conto sotto il profilo indiziario dell’inserimento del ricorrente nella associazione per delinquere.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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