Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 13-10-2011, n. 36955

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Q.C., ritenuto responsabile di calunnia ai danni di A.G. falsamente incolpato del reato di furto, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.

2. Deduce in primo luogo la nullità della notificazione e della sentenza notificata perchè la copia della sentenza è pervenuta al ricorrente mancante delle pagine 5, 6 e 7. 3. Fa altresì valere la nullità della notifica del verbale di udienza 11 aprile 2008 nel quale vennero fatte nuove contestazioni all’imputato.

4. Si duole poi del mancato esame ai sensi dell’art. 507 c.p.p. del teste S.V. sulle sottrazioni operate nel locale del Q..

5. Nel merito, con due motivi, assume che la sussistenza di un vizio logico nell’affermazione della sua consapevolezza dell’innocenza dell’ A. e lamenta l’erronea valutazione degli elementi probatori.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

La prima deduzione proposta non riguarda un vizio della sentenza, ma avrebbe potuto, se provata, essere motivo per una istanza di restituzione in termini per formulare l’impugnazione. Il fatto che il Q. abbia invece ampiamente articolato i suoi motivi di ricorso è invece dimostrativo della circostanza che egli ha comunque avuto la necessaria contezza del contenuto della decisione.

2. La prima delle altre censure si limita a riproporre un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso, nella considerazione che la pretesa nullità della notifica era stata superata dalla circostanza che l’atto aveva raggiunto il suo effetto.

L’irrilevanza della deposizione del S. è già affermata nella decisione del Tribunale e una contestazione al riguardo non risulta coltivata in appello.

Le doglianze di merito risultano affette da genericità e comunque non deducono profili di irragionevolezza della decisione impugnata.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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