Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 13-10-2011, n. 36953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.L.C. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato ritenuto responsabile di detenzione di eroina a fine di spaccio.

2. Si duole che la sua responsabilità sia stata affermata solo in considerazione del dato quantitativo della sostanza detenuta senza dare il giusto rilievo al fatto che non erano stati rinvenuti nè attrezzi per il confezionamento nè somme di denaro frutto di uno spaccio.

Nè si poteva ritenere risolutivo lo stato di disoccupazione del ricorrente che, come aveva fatto noto in appello, era in realtà mantenuto dalle sorelle, dalle quali era stato ospitato. Sul punto per di più la sentenza impugnata parrebbe richiedere un’inversione dell’onere probatorio.

Altrettanto opinabile era il riferimento ai precedenti e al superamento dei quantitativi tabellarmente previsti, mentre la destinazione al consumo ben poteva trarsi dalla produzione documentale dimostrativa di uno stato di tossicodipendenza dal 1996. 3. Con un secondo motivo il C. si duole del diniego di attenuanti generiche motivato dal fatto che già erano stati ritenuti irrilevanti i suoi precedenti ai fini della recidiva, dato che le due valutazioni sono eterogenee.

Lamenta infine che nulla sia stato detto in ordine alla sua richiesta di contenere la pena nei limiti edittali.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

In ordine alla responsabilità, la sentenza impugnata è manifestamente ispirata a canoni di ordinaria ragionevolezza quando fonda la destinazione allo spaccio di almeno parte dello stupefacente rinvenuto, sulla quantità di gran lunga eccedente la dose sufficiente all’immediato consumo e sulla considerazione che il C. è soggetto privo di un’occupazione tale da garantirgli un reddito adeguato anche alle proprie ordinarie necessità, essendo per di più già gravato da plurime condanne per reati collegati al traffico di stupefacenti. Ragionevole dunque questa motivazione, le censure avanzate risultano dirette a un ulteriore giudizio di merito, ma non possono essere prese in esame ai fini del controllo di legittimità proprio di questa Sede.

2. Quanto alla pena e alle attenuanti generiche la sentenza impugnata ha espresso con valutazione incensurabile un giudizio di adeguatezza della pena inflitta, contenuto verso i livelli minimi, mancando dunque ogni motivo per procedere a un alleggerimento della stessa.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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