Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2012, n. 4574 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Avellino con sentenza del 2211.2001 accoglieva parzialmente la domanda proposta da B.D. nei confronti della Banca popolare irpina diretta ad ottenere in via principale l’inquadramento nel livello categoriale di quadro super o quadro e in via subordinata il quarto livello retributivo della terza area professionale con condanna al pagamento delle differenze retributive e per l’effetto dichiarava il diritto del B. all’inquadramento nel 4 livello retributivo della terza area professionale di cui al CCNL applicabile con condanna alla corresponsione delle differenze stipendiali tra quanto previsto per il livello riconosciuto e quanto percepito. Sull’appello del B. e della Banca popolare irpina la Corte di appello di Napoli con sentenza del 20.3.2008 li rigettava entrambi.

La Corte territoriale rilevava, in ordine all’appello del B., che la circolare n. 2401 del 6.6.1991 aveva riqualificato la sede di (OMISSIS), ove il ricorrente aveva svolto la propria attività, filiale di terza categoria, per cui il Preposto era titolare del grado di funzionario e il suo vice di quadro super. Successivamente il Consiglio di amministrazione aveva classificato la filiale in parola di quarta categoria per cui il Preposto doveva essere inquadrato come quadro super e il suo collaboratore come capo ufficio, per cui l’appellante non poteva che essere inquadrato, come capo ufficio, al 4 livello retributivo. In ogni caso la prova testimoniale espletata escludeva che, come vice preposto della filiale, il B. avesse svolto un’attività riconducibile all’inquadramento richiesto in via principale.

Ricordate le declaratorie contrattuali in gioco la Corte osservava che era carente nelle mansioni svolte, così come emerse nell’istruttoria espletata, l’elemento del coordinamento e controllo di altri lavoratori con piena assunzione di responsabilità ed implicanti elevata responsabilità funzionale e preparazione professionale. Circa l’appello incidentale la Corte osservava che le mansioni di vice preposto erano state svolte in un periodo superiore a quello previsto dal contratto e quindi comportavano il trattamento economico pari al quarto livello retributivo della terza area professionale, senza però il riconoscimento in via definitiva dell’inquadramento formale come capo-ufficio (come richiesto in appello nuovamente dal B.), posto che il CCNL intendeva attribuire in modo promiscuo tutte le attività di pertinenza dell’area senza però che questa attribuzione comportasse una diminuzione economica e senza attribuire una progressione in carriera.

Ricorre il B. con due motivi; resiste la Banca della Campania spa con controricorso, che ha proposto ricorso incidentale con un motivo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla denegata attribuzione della qualifica rivendicata in via principale. Era emerso che il ricorrente aveva svolto mansioni di Vice del preposto per più di 4 mesi. La filiale aveva più di 7 dipendenti e quindi al Vice di una filiale di tale genere spettava la qualifica di quadro super, nè si poteva retrocedere l’importanza di tali mansioni con un verbale del C.d.a., visto che il rilievo della filiale risulta ancorata a dati contrattuali.

Il motivo appare, nel suo complesso, infondato: in primo luogo va osservato che, pur essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 2.2.2009, non è stato formulato il cosiddetto quesito riassuntivo ex art. 366 bis c.p.c. ("chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"), previsto dalla norma "a pena di inammissibilità". Inoltre il CCNL, richiamato in vari passaggi del motivo, non è stato prodotto in copia integrale, nè si è indicato con chiarezza l’incarto processuale ove il CCNL sia in ipotesi reperibile (cfr. da ultimo cass. – sez. un. – n. 22726/2011), non essendo sufficiente la mera trascrizione di alcune norme contrattuali (cfr. cass. n. 14595/2009) nel corpo del ricorso. Ed ancora la delibera del C.d.a. con il quale si è proceduto alla riclassificazione della filiale non è stata prodotta nè si è contestato in modo specifico e documentato la idoneità dei testi a provare che le mansioni svolte dal ricorrente non fossero collocabili – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello – nell’area rivendicata in via principale (quadro).

Il motivo è palesemente violativo del principio di "autosufficienza" del ricorso in cassazione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del CCNL 8 artt. 21 e 23), nonchè la violazione dell’art. 2103 c.c.: si era erroneamente negato il diritto all’inquadramento rivendicato. L’art. 2103 c.c. si applica anche per il passaggio tra un livello retributivo ad un altro.

Il motivo è parimenti, nel suo complesso, infondato per la mancata produzione del CCNL su cui si basa l’intero motivo (anche nella parte in cui si assume che l’art. 2103 c.c. opererebbe da limite per la contrattazione collettiva). Sul punto si richiama la giurisprudenza di questa Corte prima indicata: peraltro la parte intimata nel controricorso ha osservato che le clausole contrattuali riportate nel ricorso principale sono state trascritte in modo incompleto, si da impedire una interpretazione delle stesse nella loro globalità.

Nel motivo del ricorso incidentale si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Non vi era stata alcuna ammissione che il B. avesse svolto mansioni di Vice del Preposto, nè vi era prova che avesse svolto tali mansioni con continuità, nè per un periodo superiore ai 4 mesi. Inoltre aveva svolto tali mansioni solo quattro mesi al massimo, non per 4 anni.

Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile in primo luogo perchè il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. è palesemente inidoneo perchè non offre una sintesi chiara delle questioni controverse e delle ragioni per le quali si ritiene contraddittoria la motivazione. In ogni caso nel motivo si mira ad una inammissibile rivalutazione dei risultati della prova testimoniale già esaminati in modo conforme dai giudici di primo e secondo grado, attraverso un generico richiamo alle dichiarazioni rese da alcuni testi, rivalutazione inammissibile in questa sede.

Sullo svolgimento delle mansioni superiori da parte del ricorrente e poste alla base del riconoscimento delle contestate differenze retributive la sentenza offre una minuziosa e puntuale ricostruzione del materiale probatorio in numerose pagine della motivazione, che appare persuasiva e logicamente coerente, che viene contestata solo con riferimento a parziali stralci di alcune dichiarazioni, sulla cui base si vorrebbe una rivalutazione dei fatti, richiesta, come detto, non pertinente in questa sede. Anche la pretesa limitazione temporale nello svolgimento delle mansioni superiori non è corredata da riferimenti precisi ai dati processuali.

Pertanto vanno riuniti i ricorsi; va rigettato il ricorso principale e va dichiarato inammissibile l’incidentale; stante la reciproca soccombenza vanno compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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