Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 13-10-2011, n. 36988 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Firenze confermò la sentenza emessa il 9.5.2008 del giudice del tribunale di Firenze, che aveva dichiarato M.G. colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), e art. 93, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge per non avere la corte d’appello dichiarato la già intervenuta prescrizione dei reati.

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), in quanto non è stata data la prova nè della mancanza del permesso di costruire, accertata soltanto dal F. che non era mai stato sentito come teste nel dibattimento, nè del fatto che l’imputato fosse proprietario dell’immobile.

3) mancanza di motivazione per non avere la corte d’appello esaminato il motivo di impugnazione relativo al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95. 4) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, non essendovi la prova che si trattava di lavori edili strutturali e che gli stessi insistevano in zona sismica.

Motivi della decisione

Il primo, ed assorbente, motivo è fondato. I reati infatti si erano consumati in data (OMISSIS), sicchè il termine massimo di prescrizione si è maturato il 19.3.2010, cui devono aggiungersi 28 giorni di sospensione (dall’1.2.2008 al 29.2.2008 su istanza della difesa). I reati pertanto si erano già estinti alla data del 28.5.2010 di emissione della sentenza della corte d’appello, che erroneamente quindi non ha rilevato e dichiarato la intervenuta causa di estinzione dei reati stessi.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *