Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2012, n. 4572 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19/24 novembre 2007 il Tribunale di Tortona, accogliendo il ricorso proposto da V.A. nei confronti della s.p.a. ASMT Servizi Industriali, dichiarava illegittimo il licenziamento inflitto al ricorrente in data 13.1.2006 per inidoneità fisica a svolgere le sue mansioni, senza che ricorresse tale presupposto, condannando la società convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno con una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, oltre accessori ed oltre alla condanna alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento delle spese legali. Proponeva appello la S.p.A ASMIT con ricorso depositato in data 337/3/2008.

Si costituiva il V., resistendo al gravame.

Con sentenza del 29 ottobre-24 novembre 2008, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo.

A sostegno della decisione osservava che, come risultava dalla espletata istruttoria, le mansioni di aiutante di squadra svolte dal V. comportavano lo spostamento di materiale (sollevamento di chiusini, spostamento di tubi o bombole e matassa, dal peso tra i 10 e i 25 chili), non consentito a causa dei subiti infortuni sul lavoro. Nè – come ancora emerso dall’istruttoria – vi era la possibilità di impiegare il V. in altre e diverse mansioni.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il V. con due motivi.

Resiste ASMT Servizi Industriali S.p.A. con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso V.A., denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta che il Giudice di secondo grado abbia dichiarato legittimo il licenziamento, pur in mancanza di dimostrazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, posto a base del recesso e consistente nella sopravvenuta inidoneità dì esso ricorrente alle mansioni svolte. In particolare, il V. si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto assolto ex art. 2697 c.c. l’onere probatorio di parte datoriale, consistente nella dimostrazione della inidoneità del lavoratore alle mansioni svolte, solo dall’allegazione di un parere medico ottenuto L. n. 300 del 1970, ex art. 5, comma 3, e da una CTU medica che aveva confermato il suddetto parere. Il motivo è infondato.

Invero, il Giudice d’appello, dopo avere puntualizzato che il V. era stato licenziato "a causa della accertata inidoneità fisica a svolgere le abituali mansioni di aiutante generico di squadra" e dopo avere esposto le ragioni che avevano indotto il Tribunale a ritenere illegittimo il licenziamento, è pervenuto, in seguito alla espletata istruttoria ed all’esito della disposta consulenza tecnica, alla conclusione che le condizioni fisiche del lavoratore non gli consentivano di di sollevare pesi superiori a 10 kg.

E’ poi passato ad esaminare, sempre sulla base della espletata istruttoria, il contenuto e le modalità di svolgimento di dette mansioni, proprie dell’aiutante di squadra. Accertato che tali mansioni comportavano necessariamente (e quotidianamente) il sollevamento di pesi superiori a 10 kg., la Corte di Appello, proprio sulla scorta del giudizio medico-legale espresso dal CTU ha ritenuto dimostrata l’inidoneità del V., poichè, quale unico aiutante di squadra, veniva chiamato ad operare nei lavori più pesanti e, quindi, quotidianamente, doveva sollevare matasse di tubi, spostare chiusini, trasportare bombole di gas, etc, tutte attività che comportavano il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg.. La Corte, inoltre, ha tenuto ad evidenziare come il CTU non solo avesse identificato un limite di peso agli sforzi che il V. poteva abitualmente compiere ma ha anche individuato un limite di raggio di azione indipendente dal peso, nel senso che ha escluso che il ricorrente fosse in grado di sollevare qualsivoglia peso sopra la testa o sotto il ginocchio ed oltre l’estensione delle braccia, il che corrispondeva nei fatti ad un giudizio di inidoneità totale, a prescindere dalla quotidianità delle operazioni di sollevamento di pesi oltre i 10 kg.

La stessa Corte, a conclusione del suo iter argomentativo, ha osservato come fosse emerso dall’istruttoria, nonchè già evidenziato in primo grado e pacificamente riconosciuto e non contestato, l’assenza presso la società di altre e diverse mansioni (che non fossero quelle dell’operatore o dell’aiutante di squadra) nelle quali poter proficuamente impiegare, in via alternativa, il V.. In questo contesto, non pertinenti appaiono le doglianze del ricorrente in ordine alla pretesa violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, così come dell’art. 2697 cod. civ., poichè vengono in esame esclusivamente accertamenti in fatto incensurabili in questa sede e certamente non riconducibili alle lamentate violazioni di legge. Con riguardo alle richiamate disposizioni della L. n. 604 del 1966, la Corte di Appello ha correttamente individuato nell’inidoneità (e nell’impossibilità di adibire il V. ad altre mansioni) il giustificato motivo oggettivo addotto da ASMT nel licenziamento e ciò, come detto, in perfetta coerenza con il formulato giudizio medico legale.

Quanto all’art. 2697 cod. civ., la Corte non ha in alcun modo violato la ripartizione degli oneri di prova prevista da detta norma, essendosi limitata, con motivazione puntuale ed esaustiva, a ritenere assolto in capo ad ASMT l’onere di prova dei fatti costituitivi della legittimità del licenziamento. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lamenta che il Giudice a quo abbia adottato un ragionamento affetto dai suddetti vizi, pervenendo così alla contestata decisione. Il motivo è infondato in quanto la Corte di Appello di Torino, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ha inteso espressamente affermare, senza incorrere in alcuna contraddittorietà, che, pur se non tutti gli operatori erano chiamati quotidianamente a lavori comportanti il sollevamento di pesi, l’unico aiutante di squadra – il V. – veniva chiamato da uno di loro quotidianamente proprio quando dovevano essere effettuati tali lavorazioni.

Pertanto, il ricorrente finisce col contrapporre un proprio giudizio a quello espresso dalla corte di Appello sulla scorta del materiale probatorio raccolto, e ciò anche in relazione alla ctu, di cui la Corte territoriale ha chiaramente tenuto conto. Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le indubbie difficoltà interpretative del materiale probatorio acquisito induce a compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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