Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 13-10-2011, n. 36985

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Messina confermò la sentenza emessa il 21.10.2003 dal giudice del tribunale di Messina, che aveva dichiarato M.G. colpevole del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), condannandola alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputata propone ricorso per cassazione deducendo:

1) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata agli organi amministrativi in relazione al giudizio di congruità delle somme versate per il condono edilizio. Osserva che la corte d’appello si è spinta a valutare la congruità delle somme versate, e per di più delle somme versate a titolo di oneri accessori e non a titolo di oblazione, esercitando quindi una valutazione che spetta unicamente alla autorità amministrativa. Inoltre, l’effetto estintivo del reato è ricollegato al pagamento della oblazione e non delle somme richieste o versate ad altro titolo, sicchè era irrilevante il mancato totale pagamento degli oneri accessori.

2) inosservanza ed erronea applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 36, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326. Nella specie è decorso il termine di 36 mesi dal pagamento e l’oblazione risulta integralmente pagata.

Il reato è pertanto estinto.

3) mancata assunzione di una prova decisiva. Lamenta che erroneamente la corte d’appello non ha accolto la richiesta di un termine per produrre il provvedimento definitivo del procedimento di condono.

Il rigetto è stato motivato dal decorso del termine di 36 mesi e dalla completezza della documentazione. Invece in sentenza la corte d’appello ha contraddittoriamente osservato che la parte non aveva prodotto la certificazione comunale.

4) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’ordinanza 1.3.2010. Lamenta che con questa ordinanza la corte d’appello ha affermato che sussistevano i presupposti per il condono e con la sentenza li ha invece contraddittoriamente negati. Illogicamente poi la corte d’appello si è riferita al pagamento degli oneri accessori anzichè della oblazione.

5) inosservanza ed erronea applicazione della L.R. n. 4 del 2003, artt. 17, 18 e 20; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La corte d’appello invero non ha erroneamente considerato che la regione ha in materia potestà legislativa esclusiva e che le disposizioni regionali non intervengono in materia penale.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono fondati in quanto effettivamente la sentenza impugnata è erronea sotto diversi profili.

Sono preliminari ed assorbenti il primo ed il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per condono edilizio, essendo stata l’oblazione interamente pagata ed essendo decorso il termine di 36 mesi dal pagamento. La corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’effetto estintivo non si fosse verificato perchè l’imputata non risulta avere interamente corrisposto gli oneri accessori. Sennonchè, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 36, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ricollega l’effetto estintivo del reato – sempre che si tratti di immobile effettivamente condonabile e che ricorrano le altre condizioni richieste – alla corresponsione per intero della oblazione nonchè al decorso di 36 mesi dal relativo pagamento, e non anche all’integrale pagamento degli oneri di concessione, cui sono ricollegati gli effetti di cui al successivodel medesimo art. 32, comma 37. Anzi, poichè nella specie l’imputata ha prodotto certificazione del comune dalla quale risulta che ha effettuato il pagamento totale della somma dovuta a titolo di oblazione, l’effetto estintivo del reato si è verificato a prescindere dal decorso dei 36 mesi dalla data di effettuazione del versamento (v. Corte cost, sent. n. 70 del 2008; Sez. 3, 25.11.2008, n. 3582, Cassaro, m. 242737).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta oblazione amministrativa.

Segue automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione, che può essere impartito solo in caso di condanna.

Gli altri motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta oblazione amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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