Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36939

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.3.2011, il Tribunale di Pisa applicò, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a V.F.A. la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di rapina, lesioni e tentata estorsione.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge in quanto la sentenza ha omesso l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. pur emergendo la mancanza di prove di responsabilità dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. Sez. 4 sent. n. 34494 del 13.7.2006 dep. 17.10.2006 rv 234824).

Inoltre secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato. (Cass. Sez. 3 sent. n. 2309 del 18.6.1999 dep. 9.10.1999 rv 215071).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di millecinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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