Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36938 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 3/3/2011, dichiarava inammissibile, per tardività, l’appello contro la sentenza del Tribunale di Cosenza, in data 29.9.2008, proposto da L. M., dichiarato colpevole di ricettazione, vendita e ricezione di varie borse con marchi contraffatti e condannato, con la continuazione, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione e Euro 900 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione, rilevando come l’avviso di deposito di cui all’art. 548 c.p.p., comma 3, non fosse mai stato notificato al ricorrente, erroneamente dichiarato contumace in primo grado, per irreperibilità del destinatario, essendo stato erroneamente inviato in via San Francesco d’Assisi, n. 2, Mendicino (CS). Invece che in via San Francesco di Paola, n. 2, Mendicino.

Evidenziava il mancato invio dell’estratto contumaciale della sentenza pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, necessario anche per l’imputato contumace, decorrendo da tale data il termine di 30 giorni per impugnare anche per il difensore.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’art. 585 c.p.p., comma 2 prevede, alla lett. b), che nel caso di motivazione contestuale il termine per impugnare decorra dalla lettura del provvedimento "per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio", per le quali la detta lettura "equivale a notificazione" (art. 545 c.p.p., comma 3). Fra queste non può peraltro ritenersi compreso il contumace sul rilievo che questi, a norma dell’art. 487 c.p.p., comma 2, "è rappresentato nel dibattimento dal difensore"; il potere di rappresentanza attribuito alla difesa tecnica non implica affatto una "fictio" di presenza dell’imputato, come si desume chiaramente dal comma 2 del successivo art. 488 che, diversamente regolando la situazione del soggetto comparso e poi allontanatosi nel corso dell’udienza, "considerato presente" è "rappresentato dal difensore", distingue espressamente le due ipotesi, non necessariamente coesistenti.

Pertanto, la decorrenza dalla lettura del provvedimento in udienza (art. 585 c.p.p., ex comma 2, lett. b)) del termine per impugnare vale nei confronti dell’imputato volontariamente allontanatosi considerato presente – ma non riguardo al contumace, per il quale esiste d’altra parte, alla successiva lett. d) del medesime comma, la specifica previsione, non derogata nel caso di motivazione contestuale, di un diverso "dies a quo" (dalla notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, "in ogni caso" prescritta dall’art. 548 c.p.p., comma 3). Sotto altro profilo, va poi rilevato che la rappresentanza "nel dibattimento" del difensore del contumace non estende i suoi effetti anche alla fase delle impugnazioni, come si desume dalla regola stabilita all’art. 571 c.p.p., comma 3, secondo la quale il detto difensore non è legittimato ad impugnare, se non quando sia munito di specifico mandato. Alla stregua di tali considerazioni va dunque ribadito il principio già in passato affermato da questa Corte (Sez. 3, 14.2.1992, Lucatelli) secondo il quale, anche nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, qualora l’imputato sia contumace, nei confronti di quest’ultimo è dovuto l’estratto contumaciale e dalla data della sua notificazione decorre il termine (eventualmente anche per il difensore, se munito di procura speciale, applicandosi la disposizione dell’art. 585 c.p.p., comma 3, sulla unificazione dei termini di impugnazione in rapporto all’ultima scadenza).

La sentenza impugnata va perciò annullata e gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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