Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2012, n. 4567 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 15.06.2000, la Regione Calabria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 228/2000 con il quale a era stato ingiunto il pagamento in favore dell’ATE s.r.l. ed ECOTEAM della somma di lire 254.130.000 oltre interessi e spese, deducendo: 1) la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo attesa la non leggibilità della firma di procura; 2) l’inammissibilità della domanda perchè generica non indicando la somma spettante a ciascun opposto; 3) l’infondatezza nel merito della pretesa.

Con comparsa depositata in data 13.11.2000 si costituiva la convenuta deducendo l’infondatezza dell’opposizione e chiedendone il rigetto.

In via subordinata proponeva domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento.

L’udienza di comparizione del 23.10.2000 veniva rinviata per distribuzione all’udienza del 23.1.2001. Alla successiva udienza in data 8.5.2001 la Regione Calabria eccepiva l’incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto opposto, per esistenza di clausola arbitrate. Il Tribunale di Catanzaro,con sentenza in data 22 settembre – 21 ottobre 2004, accoglieva l’opposizione ritenendo la competenza arbitrale e, per l’effetto,revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso tale decisione proponevano appello TATE s.r.l. Ambiente Territorio ed Energia in liquidazione e l’ECOTEAM Associazione tra professionisti. Eccepivano in via pregiudiziale il difetto di legittimazione processuale della Regione Calabria per mancanza di delibera di giunta autorizzativa della proposta opposizione. Con il primo motivo di gravame lamentavano l’erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva l’eccezione di competenza arbitrale rilevando che all’udienza nella quale detta eccezione era stata dedotta (8 maggio 2001) la fase di trattazione del giudizio doveva ritenersi conclusa essendo la causa transitata nella fase istruttoria giusto provvedimento del GI che aveva rinviato ad altra udienza per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c.. Con il secondo motivo di gravarne deduceva l’insussistenza della dedotta competenza dovendosi ritenere la materia regolata da clausola arbitrale facoltativa e giammai obbligatoria.

Si costituiva la Regione Calabria per chiedere il rigetto dell’appello e spiegare appello incidentale. Eccepiva in primo luogo 1′ inammissibilità del gravame per indeterminatezza del motivi di impugnazione e violazione del disposto di cui all’art. 342 c.p.c..

Con ulteriore censura eccepiva la nullità ovvero 1′ inammissibilità dell’ appello per mancanza d’idonea procura; con ulteriore censura deduceva l’erroneità della sentenza in relazione alla statuizione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per ingiunzione per nullità della procura. Con ulteriore profilo censurava la decisione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 6.7.10, dichiarava inammissibile l’appello principale,ritenendo necessaria la proposizione del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., e dichiarava assorbito quello incidentale.

Avverso tale decisione ricorrono per cassazione TATE srl e la Ecoteam sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso la regione Calabria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono il vizio di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., nn. 2 e 4, per violazione degli artt. 42 e 819 ter c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato precluso ogni motivo di gravame proposto avverso la pronuncia del giudice di primo grado, sia in via principale che in via incidentale, ritenendo la questione della competenza arbitrale preliminare ed assorbente e che la stessa potesse (e dovesse) essere decisa solo con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c..

Il ricorso è fondato.

Il presente giudizio innanzi al giudice ordinario, in cui è stata sollevata la questione di competenza è stato introdotto, come si desume dallo stesso provvedimento impugnato, prima del 2 marzo 2006, sicchè ad esso non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 819 ter. A tale proposito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U. n. 19047/10) hanno chiarito che, nell’ipotesi in cui la sentenza del giudice abbia risolto una questione di deferibilità della controversia agli arbitri, ma nessun procedimento arbitrale sia ancora iniziato, nè prima nè dopo il 2 marzo 2006, non può trovare applicazione la norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4 ("Le disposizioni degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"), ma operano i principi generali della perpetuatio iurisdictionis e tempus regit actum) (Cass 24082/10). In relazione a tali principi generali applicabili al caso di specie, è stato ritenuto che l’art. 819 ter, là dove ha qualificato la questione in discorso come questione di competenza allorquando si pone dinanzi al Giudice, ha determinato ai sensi dell’art. 5 c.p.c., un mutamento della legge regolatrice della disciplina della competenza. Da ciò discende che la norma dell’art. 819 ter c.p.c., trova applicazione nei giudizi introdotti dinanzi al Giudice con domanda a far tempo dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore della norma), mentre non trova applicazione ai giudizi pendenti dinanzi al Giudice all’atto della sua entrata in vigore, come quello di specie (Cass. 21926/08).

A tale proposito è stato ulteriormente osservato che "la conferma dell’applicabilità dell’art. 819 ter c.p.c., solo ai giudizi iniziati dinanzi all’autorità giudiziaria dopo la sua entrata in vigore, del resto si coglie anche sulla base di altri elementi, che potrebbero essere decisivi in via autonoma il primo dei quali è che il legislatore delegato, nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, dedicato alle norme transitorie, ha ritenuto stranamente di dettare a proposito della norma dell’art. 819 ter, una norma transitoria espressa che dispone l’applicabilità della norma che ha introdotto detto articolo (D.Lgs. art. 23) ai procedimenti arbitrali iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. cioè al 2 marzo 2006 e, quindi, nella sostanza esclude che possa applicarsi a procedimenti arbitrali pendenti.." (Cass. 21926/08). Il fatto che si sia ritenuto di dettare soltanto questa norma transitoria e non altre è dunque dimostrazione del fatto che le altre questioni relative all’efficacia della nuova norma riguardo ai procedimenti dinnanzi ai Giudici ordinari sono state ritenute risolvibili sulla base della norma dell’art. 5 c.p.c., e, quindi, nel senso che riguardo ad essi la nuova norma sia applicabile solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore. (arg ex Cass 21926/08).

Nel caso di specie essendo il giudizio iniziato prima del 2 marzo 2006 l la questione della competenza in relazione ad un giudizio arbitrale si poneva come questione di merito che doveva quindi essere impugnata con l’appello.

Sul punto è sufficiente rammentare che, anteriormente alla riforma dell’arbitrato operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una controversia costituiva questione di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria.

Tale affermazione è stata costantemente condivisa dalla giurisprudenza, anche con espresso riferimento al regolamento di competenza ritenuto pacificamente inammissibile (ex multis: Cass. sez. un 527/00; Cass. nn. 11315, 2524, 20351, 9760 del 2005; Cass. 14234 e 13516/2004, Cass. 4478, 2501, 6165 e 12855/2003).

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *