Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36935

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 4.3.2011, il Tribunale di Roma, quale Giudice dell’esecuzione, rigettò la richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione tardiva della sentenza n. 638/10 pronunziata dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 15.1.2010 nei confronti di P.M..

Ricorre per cassazione il difensore di P.M. deducendo vizio di motivazione in quanto con istanza 13.1.2011 sarebbe stata dedotta la nullità della notifica dell’estratto contumaciale perchè avvenuta a mani di un difensore d’ufficio che si era disinteressato dell’intera vicenda processuale così da integrare l’abbandono di difesa.

Il Tribunale avrebbe invece inteso l’istanza come richiesta di restituzione nel termine che non è mai stata proposta ed il richiamo al principio della presunzione di non conoscenza introdotto dalla L. n. 60 del 2005, che ha modificato l’art. 175 c.p.p. era stato richiamato solo per corroborare la tesi sostenuta.

L’ordinanza impugnata sarebbe perciò priva di motivazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l’indagine affidata al giudice dell’esecuzione limitata al controllo dell’esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell’esecuzione della sua notificazione nel pieno rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l’effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l’imputato la quale può rilevare solo ai fini dell’eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29363 del 21.5.2009 dep. 16.7.2009 rv 244307).

Nel caso di specie non è contestato che l’estratto contumaciale sia stato ritualmente notificato al difensore di ufficio, ma si assume che costui si sarebbe disinteressato della difesa, fino ad ipotizzare l’abbandono della stessa.

Così posta la questione non può che rientrare nella richiesta di restituzione del termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., sul presupposto della mancata effettiva conoscenza dell’atto notificato.

Peraltro, il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rilevato che il ricorrente non ha mai indicato quando avrebbe avuto conoscenza effettiva dell’atto, con conseguente rigetto dell’istanza.

In tale provvedimento non vi è alcuna violazione di legge nè vizio di motivazione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *