Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2012, n. 4565 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 1 giugno 2004 la Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali s.p.a. (di seguito semplicemente Baldassini Tognozzi) propose opposizione allo stato passivo del fallimento della Irti Lavori s.p.a., dal quale era stato escluso un suo credito per costi anticipati in relazione a pregresso rapporto di associazione temporanea di imprese con la società fallita.

Il Tribunale dell’Aquila ha respinto l’opposizione sul rilievo della indeterminatezza, sotto vari profili, del credito vantato.

La Baldassini Tognozzi ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito la curatela fallimentare.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè la sentenza impugnata è soggetta ad appello.

Il nuovo rito dell’opposizione allo stato passivo, che prevede il ricorso per cassazione, e non l’appello, avverso il decreto che la decide, ai sensi dell’art. 99, u.c., legge fallim., nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, si applica alle sole opposizioni relative a fallimenti dichiarati dopo l’entrata in vigore della novella (avvenuta il 16 luglio 2006, ossia, ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. cit., dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, eseguita il 16 gennaio 2006); invece alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l’appello, avverso la decisione di primo grado assunta – come correttamente ha fatto nella specie il Tribunale – con sentenza.

Tanto risulta chiaramente dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 150 D.Lgs. cit., secondo cui "… le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti" alla data di entrata in vigore del decreto "sono definite secondo la legge anteriore". Per "procedura di fallimento", infatti, si intende la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009, in motivaz.).

Poichè nella specie la procedura di fallimento era iniziata sicuramente prima del 16 luglio 2006, dato che l’opposizione a stato passivo dell’attuale ricorrente risale al 2004 (la data esatta della sentenza dichiarativa del fallimento non risulta nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso), e dunque era già pendente alla data di entrata in vigore della novella, la procedura medesima restava soggetta alla disciplina anteriore.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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