Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36923 Istruzione penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila ha interamente confermato la condanna inflitta a T.R. dal Tribunale di Avezzano per il reato di ricettazione di un assegno provento di furto in danno di L.V..

Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, la circostanza che la corte territoriale aveva dapprima ritenuto la necessità di esperire una perizia grafica sulla scrittura di riempimento dell’assegno ricettato e poi invece deciso nel merito senza aver mai conferito l’incarico peritale previsto nell’ordinanza del 22 ottobre 2008 (il cui contenuto, peraltro, era stato nuovamente ribadito con una seconda ordinanza in data 19 novembre 2008).

Il ricorso deve essere rigettato.

Il punto della vicenda sta in ciò: se la corte territoriale, nel decidere sull’appello senza procedere all’espletamento della perizia la cui opportunità era stata affermata con l’ordinanza del 22 ottobre 2008, ha inteso revocare – come consentito dall’art. 190 c.p.p., comma 3, e art. 495 c.p.p., comma 4 – il precedente provvedimento istruttorio oppure abbia effettivamente omesso per errore di assumere una prova ritenuta decisiva.

Nella specie ricorre la prima ipotesi, dal momento che nella motivazione della sentenza impugnata si fa espressa menzione della superfluità di eventuali supplementi istruttori. Testualmente si legge: "non vi è ragione di procedere ad ulteriori accertamenti posto che il teste ha confermato che il prevenuto non appose nessuna firma sul titolo". Si tratta, quindi, di una precisa presa di posizione del giudice di appello sulla oggettiva inutilità della perizia grafica, che avrebbe altrimenti dovuto avere ad oggetto la scrittura di riempimento che – secondo quanto accertato nel giudizio di merito – è pacifico che non è di mano propria dell’imputato.

Nella specie non è possibile ravvisare la nullità della sentenza neppure sotto il diverso profilo, peraltro non espressamente dedotto in ricorso, di violazione dell’obbligo di sentire le parti prima della revoca del provvedimento istruttorio previsto dall’art. 190 c.p.p., comma 3, e art. 495 c.p.p., comma 4.

Ed infatti, non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza dell’istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all’andamento e allo sviluppo dell’istruttoria dibattimentale (Cass. 27 maggio 2008, n. 35986). Nella specie non è contestato che le parti siano state sentite all’udienza conclusiva del 7 gennaio 2011, nè è dedotto che le stesse in quella sede abbiano insistito per l’espletamento della perizia grafologica.

Si tratterebbe peraltro, in ipotesi, di una nullità comunque sanata, dal momento che "è sanata, se non immediatamente eccepita, la nullità del provvedimento di revoca dell’ammissione della prova testimoniale adottato nonostante le parti abbiano insistito per l’assunzione della prova" (Cass. 26 novembre 2009, n. 8159).

Dell’immediata deduzione della pretesa violazione non vi è in atti non solo la prova, ma neppure la mera allegazione.

Pertanto, deve concludersi che la Corte d’appello di L’Aquila ha espressamente revocato la propria precedente ordinanza istruttoria, nell’ambito del potere di resipiscenza consentito dalle norme di rito. Il ricorso è quindi infondato deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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