Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2012, n. 4561 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con citazione 22 maggio 2000, la curatela del Fallimento s.r.l.

GE’.DI chiese revocarsi otto pagamenti eseguiti dalla società, in bonis, a favore della Victoria tra il 9 giugno 2 il 30 novembre 1998 (complessivamente per L. 151.900.000), e registrati in contabilità, dei quali cinque per complessivi L. 60.000.000 come fatti per mezzo di assegni bancari tratti sul Monte dei Paschi di Siena, e gli ultimi tre per complessive L. 91.500.000 come fatti in contanti. Allegò la copia dei contratti e di due fatture emesse per la riscossione di un affitto in date 30 settembre e 31 ottobre 1998 ciascuna di L. 150.000.000, e la copia delle pagine del libro giornale GE.DI. nelle quali erano registrati tutti i pagamenti, e chiese che fosse ordinata l’esibizione del libro giornale della convenuta società. 2. Il Tribunale di Lucca, con sentenza 29 settembre 2004, respinse la domanda, osservando che non poteva tenersi conto degli assegni e degli estratti bancari irritualmente prodotti.

3. La Corte d’appello di Firenze, dopo aver disposto con ordinanza 23 gennaio 2009 l’esibizione della copia del libro giornale, non seguita dalla Victoria s.r.l. per intervenuta distruzione del libro dopo il decorso del decennio, con sentenza 1 febbraio 2010, previa revoca parziale della precedente ordinanza, ha rigettato l’appello. Sebbene la produzione delle copie degli assegni e degli estratti conto in primo grado fosse tardiva, e, sebbene il curatore nella specie non potesse avvalersi dell’art. 2710 c.c., l’ordine di esibizione era legittimo, e la giustificazione addotta dalla società appellata per l’omesso adempimento era in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. L’indizio, da solo, era tuttavia insufficiente a provare l’incasso degli assegni e la ricezione dei versamenti in contanti, e inidoneo a giustificare l’accoglimento dell’appello, mentre non poteva neppure deferirsi giuramento suppletorio al curatore, a causa della sua non conoscenza diretta dei fatti.

4. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il fallimento con atto notificato il 29 dicembre 2010, per quattro motivi, illustrati anche con memoria.

La società Victoria resiste con controricoso, e ricorso incidentale per un motivo, notificato il 7 febbraio 2011.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 67, comma 2, della legge fallimentare, avendo la corte territoriale ritenuto che la domanda proposta in causa dal fallimento fosse un’unica domanda revocatoria di un pagamento di 150 milioni di lire, laddove le domande proposte, avendo a oggetto otto pagamenti diversi, dovevano essere distintamente esaminate.

6. Il motivo deve essere esaminato congiuntamente ai motivi terzo e quarto, senza i quali dovrebbe essere giudicato privo di valore decisivo.

7. Gli ultimi due motivi, esposti a loro volta congiuntamente, denunciano vizi di motivazione e violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2. Avendo la corte di merito confermato la legittimità dell’ordine di esibizione, fondato su una semipiena probatio, ed escluso la validità della giustificazione addotta dall’appellata per rifiutare l’esibizione, avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova piena sommando l’indizio che ne deriva, e che consente al giudice di trame elementi di prova, alla considerazione, già esposta in ordinanza e in sentenza, che Victoria non aveva negato la riscossione bensì "sfidato" la curatela a fornire la prova.

8. I motivi così sintetizzati non hanno fondamento. Il giudice di merito non ha ignorato, al di là delle espressioni adoperate, l’autonomia dei singoli pagamenti, oggetto di altrettante domande revocatorie della curatela, ma ha respinto la tesi della curatela perchè gli indizi raccolti erano insufficienti a provare sia l’incasso degli assegni, e sia la ricezione dei versamenti in contanti da parte della società convenuta. In particolare, quanto all’idoneità della mancata esibizione del libro giornale da parte della società Victoria a integrare la prova indiziaria insufficiente, si deve ricordare che, a norma dell’art. 116 c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, ma tale facoltà è per sua natura discrezionale, sicchè il suo mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità, e non giustifica la cassazione per vizio di motivazione.

9. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., che nel testo applicabile dal 4 luglio 209 dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati. Il fallimento, in osservanza del disposto dell’art. 163, comma 3, n. 5, aveva indicato in citazione i documenti su cui fondava la prova dei pagamenti avvenuti per mezzo di assegni, indicandone gli estremi, sebbene poi non li avesse indicati nell’indice dei documenti prodotti, ex art. 74 disp. att. c.p.c.. La società convenuta non aveva mai contestato espressamente di aver ricevuto da GE.DI. i pagamenti in questione, e il giudice di merito non aveva applicato l’art. 115 c.p.c..

10. La doglianza è infondata. Anche a voler trascurare la circostanza che la norma invocata, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 è inapplicabile al presente giudizio, già pendente all’epoca della sua entrata in vigore (art. 58 L. cit.), e che nel giudizio di merito lo stesso principio non risulta essere stato invocato, è da escludere che, in presenza di un esplicito invito della controparte a fornire la prova del fatto allegato – ricordata dalla stessa curatela ricorrente: il punto è stato del resto valorizzato dal giudice di merito, sia pur negativamente, nel regolamento delle spese – si possa affermare che il fatto non è contestato. Anche questo è dunque infondato.

11. Il ricorso incidentale censura la compensazione delle spese, ovverosia l’esercizio da parte della corte territoriale di un potere discrezionale dì per sè non sindacabile, se motivato. Nella fattispecie la compensazione è stata motivata, in sostanza, con il fatto che non v’è stato accertamento di merito sull’inesistenza dei pagamenti, e che il comportamento processuale delle parti non ha consentito un accertamento più aderente alla realtà dei fatti. La motivazione addotta soddisfa il precetto di legge e non consente di dare ingresso alla censura.

12. In conclusione entrambi i ricorsi sono respinti. Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza della curatela fallimentare, e sono regolate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti; condanna il Fallimento GE.DI. s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *