Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36918

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 16.7.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Bologna, in data 12.11.2009, che dichiarava L.G.D. colpevole, in concorso, di furto aggravato di un semirimorchio carico di cucine da incasso per un valore di Euro 65.000, nonchè di riciclaggio per avere ricevuto un trattore stradale oggetto di furto e avervi applicato targhe false riconducibili ad altro veicolo lecitamente in possesso di altra ditta e condannato, con la continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni tre di reclusione e Euro 1.000 di multa. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di riciclaggio, non risultando dalle carte processuali che sia stato il ricorrente ad alterare le targhe del trattore stradale;

b) eccessività della pena inflitta.

Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso propone le medesime doglianze già affrontate dalla Corte territoriale e dal Tribunale, prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Infatti la Corte di merito, con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, "ritiene impossibile credere che dovendosi procurare illegittimamente un trattore per la bisogna, i correi si siano imbattuti per straordinaria coincidenza in un veicolo già oggetto di precedente taroccamento, poi abbandonato o comunque lasciato in condizioni tali da poter essere asportato da terzi", circostanze che avrebbero, a giudizio della Corte, dello straordinario se veri.

La censura del ricorrente si rivela generica e, comunque, afferente a valutazione riservate al Giudice del merito per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti storici e all’interpretazione del materiale probatorio.

2) Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto valida la motivazione del giudice di primo grado in relazione alla determinazione della pena avendo rimarcato la Corte territoriale la gravita della condotta dell’imputato, sintomatica di inserimento a livello professionale nell’attività malavitosa.

In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio – condiviso dal Collegio – che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278). Nella specie per il più grave reato di riciclaggio è stato applicato il minimo edittale e come pena base pecuniaria una sanzione appena superiore al minimo e l’aumento per la continuazione è assolutamente contenuto, tenendo conto del valore dell’oggetto del furto e della callidità complessiva dimostrata dal ricorrente.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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