Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2012, n. 4556 Rappresentanza, patrocinio, costituzione in giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 220 depositata in data 8 febbraio 2002 il Tribunale di Benevento condannava il locale Comune al pagamento in favore della sig.ra B.A. della somma di Euro 78.922,90, a titolo di risarcimento danni in relazione alla mancata esecuzione di lavori, ai sensi della L. 22 dicembre 1980, n. 374, su degli immobili, di proprietà della predetta, interessati dall’evento sismico del 23 novembre 1980.

La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello del Comune, il quale stava in giudizio in persona del dirigente del settore legale, ritenuto privo di legittimazione al riguardo, spettante al solo Sindaco, per effetto della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50.

Si precisava, quanto alla previsione statutaria relativa all’affidamento della rappresentanza ai dirigenti di settore, che la stessa, in quanto difforme a detta norma, doveva disapplicarsi. Per la cassazione di tale decisione il Comune di Benevento propone ricorso, affidato ad unico motivo.

La B. non svolge attività difensiva. Il Collegio ha disposto la redazione in forma semplificata della sentenza.

Motivi della decisione

2 – Con unico e complesso motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 1, 6, 7 50, 97, 107 e 108; dell’art. 5 Cost.; dell’art. 37 dello statuto comunale della città di Benevento, richiamandosi i principi affermati da questa Corte in merito alla possibilità di affidare la rappresentanza processuale dei Comuni, mediante specifica previsione statutaria, ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.

Il motivo è fondato.

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune – ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare – può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico – amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un. 16 giugno 2005, n. 12868;

Cass., 5 aprile 2006, n. 7879).

La corte territoriale non si conformata a tale indirizzo, pienamente condiviso dal Collegio, di talchè si impone, in accoglimento de ricorso, la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla corte di appello di Napoli, affinchè, in diversa composizione, provveda all’applicazione del principio sopra richiamato, nonchè al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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