Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36917 Prova illegittima

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 7.5.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza, in data 11.7.2009, appellata da R.A., dichiarato colpevole di estorsione aggravata per avere costretto mons. M.G. a consegnare del denaro all’imputato e ai suoi complici con la minaccia di divulgare immagini fotografiche ritraenti il medesimo nell’atto di compiere rapporti sessuali con un minorenne e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, con la diminuzione per il rito, alla pena di anni 4 di reclusione e Euro 1000 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato eccependo violazione di legge ( artt. 63 e 64 c.p.p.) per l’utilizzazione del verbale di denuncia orale della parte offesa, ravvisandosi già in tale atto elementi di reità nei confronti del M. per il reato di prostituzione minorile, collegato a quello per cui si procede.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

E’ appena il caso di rammentare che secondo l’indirizzo prevalente di questa Corte Suprema, condiviso dal Collegio, il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi tener conto della posizione sostanziale del soggetto al momento del compimento dell’atto. (Si veda, ad esempio: Sez. 2, Sentenza n. 38858 del 21/09/2007 Ud. – dep. 19/10/2007 – Rv. 238218). L’art. 63, comma 1, prende in considerazione l’eventualità che gli indizi di reità, originariamente insussistenti, emergano nel corso di quello che viene genericamente definito come "esame", prescrivendo che, in tal caso, esso venga interrotto e si provveda ai dovuti avvertimenti. Sul punto, deve rilevarsi che allorchè con il ricorso per Cassazione si lamenti l’illegale assunzione di una prova è consentito procedere in sede di legittimità alla cd. "prova di resistenza", e cioè valutare se gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l’utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti. (Si vedano fra le tante: Sez. 5, Sentenza n. 569 del 18/11/2003 Ud. – dep. 12/01/2004 – Rv. 226972; Sez. 2, Sentenza n. 40381 del 18/10/2005 Ud. – dep. 07/12/2006 – Rv. 235303).

La Corte territoriale ha rilevato, al riguardo che, in ogni caso, sussistono, oltre alle dichiarazioni della parte offesa, anche ulteriori elementi probatori, concordanti tra loro, quali le indagini di polizia giudiziaria, le dichiarazioni dello stesso imputato che ha ammesso di avere scattato le fotografie che ritraevano il minore insieme al sacerdote, la dinamica degli avvenimenti ricostruita dalla Corte territoriale (pag. 3), elementi idonei a fondare la responsabilità dell’imputato anche a prescindere dalle dichiarazioni del sacerdote.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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