Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36915 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 16.4.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 28.10.2009, appellata da A.M., dichiarato colpevole di rapina aggravata ai danni di una tabaccheria (con un bottino di Euro 700,00) e condannato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, con la diminuzione per il rito, alla pena di anni due, mesi 8 di reclusione e Euro 400 di multa. Proponeva ricorso per cassazione il difensore del ricorrente lamentando violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e l’eccessività della pena, nonchè l’omessa motivazione in relazione alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.

Motivi della decisione

In data 6.6.2011 perveniva, a questo Collegio, regolare atto di rinunzia al presente ricorso, firmato dal ricorrente.

Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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