Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2012, n. 4553 Ammissibilità o inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da G.S. avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto, in data 31 marzo – 23 settembre 2005, che determinava in 400 Euro mensili l’assegno di mantenimento mensile dovuto alla moglie M.A. e in Euro 600 l’assegno di mantenimento dovuto dal G. per ciascun figlio. La Corte ha infatti ritenuto tardivo il gravame, perchè notificato oltre il termine breve di impugnazione.

Ricorre per cassazione G.S. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Non svolge difese M.A..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58, 137 e 475 c.p.c. quest’ultimo anche in relazione all’art. 153 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2714 c.c. in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente ritiene che nella specie si verte in una ipotesi di inesistenza giuridica e/o nullità assoluta della sentenza notificata in assenza dei timbri della cancelleria dell’autorità giudiziaria, nella parte in cui è riportata la certificazione di conformità all’originale ed apposta la formula esecutiva, oltre che nelle pagine intermedie e di congiunzione tra i fogli, in violazione delle previsioni di cui agli artt. 58, 137 e 475 c.p.c., quest’ultimo anche in relazione all’art. 153 disp. att. c.p.c., e di cui all’art. 2714 c.c., in violazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, tale da impedire il decorrere del termine cd. breve di impugnazione della medesima per inesistenza e/o nullità della notifica.

Il motivo è infondato la Corte distrettuale ha dato atto dell’attestato di conformità della copia all’originale della sentenza notificata e ciò avrebbe reso necessario far valere in sede di impugnazione per revocazione una eventuale erronea percezione dei fatti di causa. In realtà, come si è detto, il ricorso non si appunta sulla carenza di attestazione di conformità ma sulla mancanza del sigillo della Cancelleria. Si tratta però di una irregolarità che non incide sulla validità della notificazione e non impedisce il decorso del termine breve di impugnazione in assenza di una contestazione sulla conformità della copia notificata all’originale (si veda in argomento Cass. civ., sez.lav., n. 16317 del 19 agosto 2004 secondo cui la stessa mancanza, nella copia della sentenza notificata, della certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all’originale, atteso il disposto dell’art. 160 cod. proc. civ. che individua i casi di nullità della notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per la impugnazione senza che il destinatario dell’atto deduca la difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell’originale).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 475 c.p.c. e art. 153 disp. att. c.p.c..

Ritiene il ricorrente che sussista inesistenza giuridica e/o nullità assoluta della copia della sentenza, e relativa notifica, qualora, come nella specie, risultino illeggibili i timbri della cancelleria, nella parte in cui è riportata la certificazione all’originale e apposta la formula esecutiva, oltre che nelle pagine intermedie e di congiunzione tra i fogli, in violazione delle già citate disposizioni normative (artt. 58, 137 e 475 c.p.c., quest’ultimo anche in relazione all’art. 153 disp. att. c.p.c. e art. 2714 c.c., tutti in violazione all’art. 156 c.p.c., comma 2) e che tale inesistenza giuridica e/o nullità assoluta comporti la mancata decorrenza del ed. termine breve di impugnazione per inesistenza o nullità della notifica di un atto valido in tutti i suoi elementi.

Il motivo è infondato. La mancata apposizione, o l’illeggibilità, dei timbri di congiunzione nei fogli intermedi non incide sulla validità della notificazione della copia esecutiva. Il riferimento va fatto ex art. 153 disp. att. c.p.c. al sigillo relativo all’attestazione di conformità della copia all’originale dell’atto notificato (cfr. Cass. civ. 1625/1998 secondo cui per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza, a norma dell’art. 475 cod. proc. civ., onde procedere ad esecuzione forzata, è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell’originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. att. cod. proc. civ.), attestandone il rilascio).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 141 c.p.c., comma 3, anche in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente ritiene che l’equivalenza tra consegna della copia notificata a mani della persona presso la quale si è eletto domicilio e consegna a mani del destinatario rappresenta, in realtà, una mera presunzione di conoscenza, suscettibile di prova contraria da parte del difensore che ha eletto domicilio presso lo studio di un collega nella circoscrizione dell’autorità giudiziaria dove si svolge il processo. In particolare con riferimento all’ipotesi, non valutata adeguatamente dalla Corte di appello, della negligenza del domiciliatario per non aver provveduto a comunicare la notizia dell’avvenuta notifica al dominus che aveva eletto domicilio presso lo studio del domiciliatario medesimo.

Anche questo motivo è infondato atteso che, come afferma la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. fra le altre Cass. civ. n. 10476 dell’8 maggio 2006 e Cass. civ. n. 9325 del 2002), l’art. 141 c.p.c. assimila la notificazione dell’atto con consegna a mani del domiciliatario alla notificazione effettuata a mani proprie del destinatario. Ne deriva che l’eventuale negligenza del domiciliatario nel trasmettere tempestivamente l’atto al destinatario rileva nei rapporti interni ma non esclude il perfezionamento della notificazione per il notificante e il notificato.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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