Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2012, n. 4552 Impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

che:

1. M.M.D. interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio con L.R., le affidava la figlia minore e le assegnava la casa coniugale, poneva a carico del L. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia l’assegno mensile di 1.300 Euro con indicizzazione automatica e obbligo di provvedere al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e delle spese di istruzione preventivamente concordate fra gli ex coniugi. La sentenza del Tribunale negava alla M. l’assegno divorzile.

2. L’appellante contestava di aver mai svolto la professione di architetto e rilevava che i cespiti patrimoniali a lei intestati erano in realtà di pertinenza dei propri genitori che ne traevano per intero il reddito. Al contrario rilevava che L.R. svolgeva una affermata attività professionale ed era proprietario di numerosi immobili. Chiedeva pertanto l’attribuzione di un assegno divorzile pari a 1.500 Euro mensili.

3. Si costituiva L. che contestava le deduzioni della M. e proponeva appello incidentale diretto a ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento a favore della figlia nella misura di 620 Euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi di volta in volta e chiedeva altresi che la corresponsione dell’assegno fosse effettuata direttamente a favore della figlia divenuta maggiorenne.

4. La Corte di appello di Napoli ha accolto l’appello della M. disponendo in suo favore il versamento di un assegno divorzile mensile di 1.000 Euro rivalutabile annualmente in relazione alla variazione dell’indice ISTAT e ha respinto l’appello incidentale del L. che ha autorizzato a pagare l’assegno di mantenimento diretta alla figlia L..

5. Ricorre per cassazione L.R. affidandosi a due motivi di ricorso.

6. Si difende con controricorso M.M.D..

7. Con dichiarazione del 28 ottobre 2011 L.R. ha comunicato la sua volontà di rinunciare al giudizio.

RITENUTO

Motivi della decisione

che:

8. in considerazione di tale dichiarazione l’interesse alla prosecuzione del giudizio da parte del ricorrente è venuto meno con conseguente sopravvenuta inammissibilità dello stesso;

9. sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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