Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 13-10-2011, n. 36934

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Pisa ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa a D.M.C. per una rapina.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, dolendosi della carenza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza.

Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Il ricorso dell’imputato deve essere dichiarato inammissibile.

Come più volte affermato da questa Corte, "in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.c., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.c. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost." (Cass. 27 settembre 1994, n. 3980;

più di recente, Cass. 13 luglio 2006, n. 34494).

Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’insussistenza delle cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Cass. 10 gennaio 2007, n. 4688).

Non è indice di un mutato orientamento il recente annullamento senza rinvio disposto da Cass. 21 aprile 2010, n. 31392, sulla scorta del rilievo che "il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento sull’assenza di cause di non punibilità". Quel caso di specie, infatti, si riferiva ad una sentenza la cui motivazione era affidata a tre righe di un modulo prestampato, in cui non vi era neanche un cenno all’art. 129 c.p.p..

In sostanza, l’esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di "patteggiamento" della pena può ritenersi adempiuta, in relazione all’assenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. dal semplice testuale rinvio al medesimo articolo, il cui contenuto entra in tal modo a far parte per relationem del ragionamento decisorio ed esprime l’avvenuta verifica, da parte del giudice, dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purchè dal testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno contrario.

Nella specie, la sentenza impugnata testualmente recita "non sussistono elementi utili per un immediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.c." e poi prosegue offrendo una articolata ricostruzione della condotta delittuosa risultante dagli atti. Tale motivazione è sicuramente sufficiente ed il ricorso dell’imputato è quindi manifestamente infondato.

Potendosi ravvisare profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso, l’imputato va condannato al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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