Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 13-10-2011, n. 36907

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 3027 del 8.10.2009 la Corte di Appello di Milano confermava parzialmente la condanna inflitta dal Tribunale di Milano a P.R. ai sensi degli artt. 628 e 392 c.p. per essersi impossessato, attraverso violenza e minaccia, di beni e di denaro sottraendoli al gestore di un bar.

Avverso la pronunzia della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i seguenti motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge nella procedura di notificazione della sentenza di appello alla parte contumace.

Con un secondo motivo il ricorrente contesta la inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 628 c.p. ritenendo che l’imputato – impossessatosi in concorso con il proprio fratello di un cambiamonete custodito in un bar profferendo minacce agli astanti, brandendo un coltello da cucina e così costringendo il gestore ad aprire l’apparecchio e a farsi consegnare il denaro ivi contenuto – non abbia in effetti commesso il delitto di rapina giacchè, per come emerso dagli atti, l’imputato versava in un grave stato di ubriachezza che lo rendeva del tutto inoffensivo.

Con un terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà, manifesta illogicità e insufficienza della motivazione con riguardo alle dichiarazioni rese da alcuni testi e dalla stessa parte offesa:

sottolineando i primi che il riprovevole comportamento dell’imputato non poteva comunque considerarsi minaccioso; precisando la seconda che comunque l’imputato era persona amica ottenebrata dall’alcol.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge nella procedura di notificazione della sentenza di appello alla parte contumace, l’esperimento del presente ricorso dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione sottraendo ragione alla sollevata censura.

Circa i restanti motivi, il ricorso si esaurisce in una dettagliata ricostruzione dei fatti tesa a valorizzare conclusioni nel merito diverse da quelle raggiunte dalla Corte di Appello e come tali insindacabili in questa sede a fronte della coerenza della alternativa ricostruzione oggetto della sentenza impugnata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile, per ripetere una formula giurisprudenziale ricorrente, con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

3. – All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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