Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 13-10-2011, n. 36906

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 1529 del 18.5.2010 la Corte di Appello di Genova ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 21.11.2006, confermato la penale responsabilità di T. G.B. per il reato di cui all’art. 629 c.p. per avere lo stesso – in seguito alla esibizione di un tesserino USL – costretto due ristoratori ad acquistare vino onde scongiurare ispezioni nel futuro.

Avverso la pronunzia della Corte di Appello l’imputato ha, a mezzo di avvocato, proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo in ordine alla erronea applicazione di legge avendo la Corte di Appello qualificato come di estorsione condotte ascrivibili alla fattispecie della truffa aggravata.

2. – lI ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sostiene il ricorrente che la fattispecie concreta, integrata dalla condotta dell’imputato che, avendo mostrato a due ristoratori un tesserino USL, offriva loro di acquistare del vino sottolineando che in tal modo non avrebbero subito controlli ispettivi piuttosto che qualificarsi come estorsione – secondo quanto deciso dalla Corte di merito – avrebbe dovuto qualificarsi come truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario. Infatti, piuttosto che coartare la volontà dei due ristoratori prospettando il fatto esiziale della verifica ispettiva negli esercizi degli stessi, conclusione stridente con l’agevole osservazione che tali controlli costituiscono la norma, l’imputato avrebbe tentato i propri interlocutori prospettando non un danno futuro ma un futuro vantaggio per le blande modalità in cui sarebbero potuti avvenire gli inevitabili controlli ispettivi.

Inoltre, la supposta minaccia mai avrebbe potuto realizzarsi non rivestendo in effetti l’imputato la qualifica di ispettore USL. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’estorsione si differenzia dalla truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 c.p., comma 2, n. 2, prima ipotesi, perchè nell’estorsione rileva l’elemento di fattispecie della minaccia, laddove nella truffa rileva l’elemento dell’inganno. Sia la minaccia che l’inganno possono concernere un male ingiusto. Se prospettato in una minaccia, il male ingiusto integra il delitto di estorsione; se prospettato in un inganno, determina invece il reato di truffa. Perchè ricorra la prima ipotesi, occorre che il male ingiusto sia percepito dalla vittima come direttamente proveniente dal reo e come certamente conseguente a un eventuale rifiuto; nella truffa aggravata, invece, il male ingiusto è percepito dalla vittima come proveniente da terzi e come meramente possibile: dunque, non come oggetto di una minaccia (Cass. sez. 2, 6 maggio 2008, n. 21537). Ebbene, appare certamente scevro da vizi logici e da errori giuridici la conclusione della Corte territoriale secondo cui qualificarsi e comportarsi come ispettore U.S.L. proponendo l’acquisto di vino a due ristoratori onde evitare ispezioni corrisponde a minacciare gli interlocutori, prospettando un male ingiusto a seguito di un’azione futura del reo.

Nessun rilievo può assumere – va precisato – la effettività della qualifica di ispettore USL prospettata dall’imputato ai due ristoratori: non solo perchè essa costituisce questione di fatto insindacabile in questa sede di legittimità ma anche e soprattutto perchè la effettiva realizzabilità della minaccia, assai credibile nella sua prospettazione attese le modalità del fatto, non condiziona la ricostruzione tipologica della realtà di cui all’art. 629 c.p. Cosicchè anche sotto questo aspetto la soluzione prospettata dalla Corte di appello e contestata dal ricorrente si mostra esatta.

3. – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *