Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 13-10-2011, n. 36932

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 16.3.2011 la Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando quale giudice della ricusazione nel procedimento promosso da M.C., in relazione al processo n. 833/2010 R.G.C, definito con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 17.2.2011, ha dichiarato inammissibile l’istanza, per essere stata presentata in data successiva alla definizione del processo a cui si riferisce.

Avverso la pronunzia l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando una unica censura sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale e sulla contraddittorietà e illogicità della motivazione resa dalla Corte di Appello.

Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma da versarsi alla cassa delle ammende.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile. La Corte di Appello nel provvedimento impugnato ha ritenuto, in applicazione dell’art. 38 c.p.p. – a norma del quale la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta in ogni caso prima della udienza preliminare – inammissibile per tardività l’istanza di ricusazione sollevata successivamente alla definizione del giudizio cui si riferisce: con ciò facendo corretta applicazione della legge ed esprimendo sintetica motivazione ma adeguata alla evidenza della questione prospettata.

3. – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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