LEGGE 3 ottobre 2014, n. 155 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia,
fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo
stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro
18.322 annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate
alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma
«Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica»
e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato
di previsione del Ministero dell’interno. Si intendono
corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6,
commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Alfano, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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