DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153 Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di…

….documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della
Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
recante piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al
Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n.
136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi
stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo’ apportare
disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011;
Ritenuto alla luce del primo periodo di applicazione del Libro II
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, di avvalersi delle
facolta’ previste dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del
2010, al fine di apportare alcune modificazioni alla disciplina della
documentazione antimafia, nell’ottica anche di realizzare ulteriori
semplificazioni e snellimenti dell’azione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 luglio 2014;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2014;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, del Ministro della
giustizia, e del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni concernenti la validita’ della documentazione antimafia
e l’ambito delle relative verifiche
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 85, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari
conviventi di maggiore eta’ dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.»;
b) all’articolo 86, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Fino all’attivazione della banca dati nazionale unica,
la documentazione antimafia, nei termini di validita’ di cui ai commi
1 e 2, e’ utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri
procedimenti, diversi da quello per il quale e’ stata acquisita,
riguardanti i medesimi soggetti.».

Art. 2

Modificazioni in materia di rilascio
delle comunicazioni antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 87, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La comunicazione antimafia e’ acquisita mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti
di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i
casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.
2. Nei casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la
comunicazione antimafia e’ rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le
imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e’ stabilita una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa’ di cui all’articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti
di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa’
costituite all’estero, prive di una sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;
b) all’articolo 88:
1) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto
rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data
della consultazione di cui all’articolo 87, comma 1.»;
2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di
cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della
comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione
di cui all’articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si
applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 e’ accertata
successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di
lavori o all’autorizzazione al subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo
67, comma 1, lettera g) puo’ essere in ogni caso sospeso fino alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e’
comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione,
all’impresa, societa’ o associazione interessata, secondo le
modalita’ previste dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;
c) all’articolo 89, comma 1, dopo le parole: «e’ richiesta
l’informazione antimafia» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto
previsto dall’articolo 88, comma 4-bis»;
d) dopo l’articolo 89, e’ inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Accertamento di tentativi di infiltrazione
mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia). – 1.
Quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga
accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il
prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne
da’ comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.
2. L’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene
luogo della comunicazione antimafia richiesta.».

Art. 3

Modificazioni in materia di rilascio
delle informazioni antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 90 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’informazione antimafia e’ conseguita mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti
di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i
casi di cui all’articolo 92, commi 2 e 3.
2. Nei casi di cui all’articolo 92, commi 2 e 3, l’informazione
antimafia e’ rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le
imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e’ stabilita una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa’ di cui all’articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti
di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa’
costituite all’estero, prive di una sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;
b) all’articolo 92:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6,
quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche
e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni
dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di
particolare complessita’, il prefetto ne da’ comunicazione senza
ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede
con le stesse modalita’ quando la consultazione della banca dati
nazionale unica e’ eseguita per un soggetto che risulti non
censito.»;
2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. L’informazione antimafia interdittiva e’ comunicata
dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all’impresa,
societa’ o associazione interessata, secondo le modalita’ previste
dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia
interdittiva, verifica altresi’ la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa
tempestivamente il Presidente dell’Autorita’ nazionale
anticorruzione.»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’
conseguite.»;
4) il comma 5, e’ sostituito dal seguente:
«5. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera g), puo’ essere in ogni caso sospeso fino alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, dell’informazione antimafia liberatoria.».

Art. 4

Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 99, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente:
«2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono
essere disciplinate le modalita’ con le quali la banca dati nazionale
unica acquisisce, attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all’articolo 85,
comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di
cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;
b) dopo l’articolo 99, e’ inserito il seguente:
« Art. 99-bis (Mancato funzionamento della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia). – 1. Qualora la banca dati
nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa
di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia e’ sostituita
dall’autocertificazione di cui all’articolo 89 e l’informazione
antimafia e’ rilasciata secondo le modalita’ previste dall’articolo
92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia e’
sostituita dall’autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una
garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo,
finanziamento, agevolazione o erogazione.
2. Il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del
personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, pubblica immediatamente l’avviso del mancato
funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito
istituzionale, nonche’ sui siti delle Prefetture.
3. Con le modalita’ di cui al comma 2 viene data notizia del
ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il
periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica e’
accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di
altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e’ pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero dell’interno nella sezione
"Amministrazione trasparente".».

Art. 5

Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con
controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 27.»;
b) agli articoli 82, comma 1, e 96, comma 1, le parole: "di seguito
denominata «banca dati»" sono sostituite dalle seguenti: "di seguito
denominata «banca dati nazionale unica»";
c) agli articoli 87, comma 3, 88, commi 1, 2 e 3, 90, comma 3, 91,
comma 3, 92, comma 1, 96, comma 2, 97, rubrica e comma 1, 98, rubrica
e commi 1, 2 e 3, 99, rubrica e commi 1, lettere a) e b), e 2-bis, le
parole: «banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «banca dati
nazionale unica»;
d) all’articolo 88, comma 3-bis, le parole: «Banca dati» sono
sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale unica».
2. Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di quelle
modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere b), c) e d), 3,
comma 1, lettera b).
3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Orlando, Ministro della giustizia

Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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