Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2012, n. 4536 Spese processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 11.3.2003 a P. A., il Comune di Pescorocchiano proponeva, innanzi al Tribunale di Rieti, opposizione al decreto ingiuntivo n. 25/2003, con cui lo stesso Tribunale gli aveva intimato di pagare la complessiva somma di Euro 11.261,69 oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese ( D.P.R. n. 268 del 1987, ex art. 67 e L. n. 135 del 1997, art. 18) di difesa legale sostenute dal P. nel procedimento penale a suo carico, quale delegato all’urbanistica del Comune, per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 323 c.p., definito poi con sentenza di proscioglimento "perchè il fatto non sussiste".

In particolare il Comune opponente eccepiva, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l’insussistenza della pretesa. Costituitosi il P., l’adito Tribunale, con sentenza n. 76 del 9.2.2005, rigettava l’opposizione.

A seguito dell’appello del Comune, costituitosi il P., la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 9.11.2009, in accoglimento del gravame e in riforma di quanto statuito in primo grado, revocava l’emesso decreto ingiuntivo, affermando tra l’altro che "è di tutta evidenza la sostanziale differenza tra il diritto al rimborso delle spese legali L. n. 135 del 1997, ex art. 18, riconosciuto per i soli dipendenti di enti pubblici e non suscettibile di applicazione analogica e la richiesta di ripetizione delle spese di difesa, basata sul principio generale fissato dall’art. 1720 c.c. in tema di mandato. La causa petendi ritenuta dal Tribunale si appalesa del tutto incompatibile con quella prospettata dall’ingiungente (l’una generale e l’altra fondata su normativa speciale) ed ha quindi precluso difese mirate dall’opponente sulla questione rilevata d’ufficio dal primo giudice (alla luce di quanto disposto dall’art. 1720 c.c.). Ma anche a voler ritenere applicabile nella fattispecie in via analogica l’art. 1720 c.c., comma 2, il P. non può esigere il rimborso delle spese sostenute non a causa dell’incarico politico amministrativo…….

La ripetizione delle spese è riconosciuta al mandatario solo nel caso di spese conseguenti all’adempimento di propri obblighi".

Ricorre per cassazione il P. con due motivi. Non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto "ai fini dell’identificazione della causa petendi posta dalla parte a sostegno della domanda, non rilevano le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto poste a base della domanda medesima". Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1720 c.c. in quanto "i giudici non hanno fornito una vera e propria motivazione a sostegno della tesi della non rimborsabilità".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente, avendo entrambe ad oggetto il medesimo thema decidendum della fondatezza della pretesa attorea.

Deve in proposito richiamarsi quanto già statuito da questa Corte con le sentenze n. 12911/2004 e 10052/2008 ove, rispettivamente, si afferma che "in tema di fatto illecito, qualora la persona del sindaco agisca nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni derivati da una aggressione subita ad opera di un terzo a causa della carica ricoperta, la responsabilità dell’ente può fondarsi, ove ne ricorrano le condizioni, sulla violazione dei principi generali del neminem laedere consacrati negli artt. 2043 e 2055 c.c., non trovando invece applicazione la norma dettata in materia mandato dall’art. 1720 c.c., comma 2, giacchè, in considerazione della sua posizione istituzionale, il Sindaco non è il mandatario della collettività territoriale ma è organo di vetrice dell’ente territoriale e, per talune competenze, anche dello Stato"; e che "posto che il consigliere comunale è legato all’ente comune, del quale non sia dipendente, da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, egli può ottenere, in applicazione analogica dell’art. 1720 c.c., comma 2, soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti pur connessi all’incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacchè la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall’accusa poi rivelatasi infondata".

Pertanto, in relazione alla fattispecie in esame, il P. non ha alcun titolo per il rimborso in questione, nè in relazione al D.L. n. 67 del 1997, art. 18 (convertito con L. n. 135 del 1997) in quanto la qualifica e le funzioni di Sindaco non sono logicamente assimilabili a quella di dipendente dell’amministrazione statale (prevedendo detta norma testualmente che "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato…") nè in relazione all’art. 1720 c.c., comma 2, non essendo configurabile un rapporto di mandato tra Sindaco (quale organo verticistico del Comune) ed ente territoriale.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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