Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 08-09-2011) 13-10-2011, n. 36949

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la motivazione che di seguito si riporta: "Il ricorso non può essere accolto. L’appello,per essere ammissibile, non può limitarsi a generiche doglianze sul contenuto della sentenza, nè alla semplice richiesta di modifiche della decisione (cass. Sez. 6, 9 marzo 1998 n. 6383, Lo Presti), ma deve necessariamente indicare i punti della decisione impugnata, con la specificazione dei motivi di dissenso e della diversa delibazione richiesta (sez. 6, 6 febbraio 2003 n. 13261 Valle). La Corte d’Appello ha correttamente perciò rilevato la genericità della richiesta con cui la parte si doleva della mancata effettuazione della ricognizione personale, prescindendo dalla molteplicità di elementi che rendevano certa l’individuazione.

Legittimamente perciò il provvedimento è stato adottato de plano, all’esito di interlocuzione scritta con la Procura Generale…";

Ritenuto che le motivazioni del P.G. sono conformi alle risultanze processuali e, pertanto, condivisibili in ogni parte sicchè possono essere recepite e poste a motivazione di questo provvedimento;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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