Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4752 Libertà di circolazione e soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Ancona che ha accolto l’impugnazione da parte di A.A.D. della pronuncia di rigetto emessa dal Tribunale di Pesaro sul ricorso contro il provvedimento della Questura di Pesaro che le aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo applicabile lo ius superveniens portato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 che limita i casi di inespellibilità dello straniero convivente con cittadino italiano alle sole ipotesi di parentela entro il secondo grado e non più come per il passato entro il quarto grado;

2. La Corte di appello ha ritenuto preferibile 1’interpretazione della normativa di cui alla L. n. 94 del 2009 fornita dallo stesso Ministero dell’Interno con la circolare prot. 5377 del 31 agosto 2009 secondo cui sia i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa sia le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari debbano essere definite secondo la normativa vigente al momento dell’ instaurazione della procedura amministrativa o del primo rilascio del permesso di soggiorno;

3. Il Ministero ricorrente ex art. 111 Cost. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) affermando che il secondo provvedimento di rinnovo non costituisce una mera fase di un unico procedimento ma rappresenta un titolo autonomo rilasciato all’esito di un nuovo procedimento indipendente dal primo;

4. Si difende con controricorso la A. che ricorre in via incidentale contro il rigetto della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari anche ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. a) nonchè contro il capo relativo alla compensazione delle spese processuali.

5.- Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale con il quale si richiede, in via incidentale, la correzione ex art. 384 c.p.c., u.c., per quanto concerne specificamente la ritenuta inapplicabilità, alla posizione di soggiorno della resistente, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Infatti, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale correzione essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall’art. 384 cod. proc. civ. (v., per tutte, Cass., n. 7057/2010).

6.- Ciò premesso, va evidenziata la fondatezza del ricorso principale, dal cui accoglimento discende l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale.

Invero, la giurisprudenza costante ha precisato, in materia di applicazione dello ius superveniens, che "il principio secondo cui "tempus regit actum" – principio che, com’è noto, regola l’azione dei pubblici poteri – è pacificamente inteso nel senso che l’Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento definitivo (quand’anche sopravvenuta) e non già – salvo che espresse norme statuiscano diversamente – quella in vigore al momento dell’avvio del procedimento" (cfr. fra le tante T.A.R. Lazio Roma, sez. 1^, 21.12.2004 n. 16971; T.A.R. Piemonte, Sez. 2^, 23 gennaio 2009 n. 211; Consiglio di Stato, Sezione 6^, 22 maggio 2007, n. 2594; T.A.R. Milano Lombardia sez. 4^, 10 settembre 2010, in fattispecie concernente il rinnovo del permesso di soggiorno).

In particolare, questa Corte ha ritenuto applicabile lo jus superveniens meno favorevole all’istante se intervenuto in qualunque fase del procedimento e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto di ingresso (Sez. 6-1, Ordinanza n. 17574 del 27/07/2010; Sez. 1, Ordinanza n. 480 del 2011; Sez. 6-1, Ordinanza n. 7218 del 30/03/2011; Sez. 6-1, Ordinanza n. 7219 del 30/03/2011).

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 espressamente ricollega il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato e tali requisiti non possono che essere quelli previsti dalla legge nel momento del rilascio del provvedimento di rinnovo.

Nella concreta fattispecie non è contestato che al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (16.10.2009) fosse già in vigore il nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) come modificato dalla L. n. 94 del 2009, che ora prevede la inespellibilità dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana e non più con parenti entro il quarto grado.

Talchè, accolto il ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte può rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il diverso tenore della circolare ministeriale alla quale ha fatto riferimento la corte dì merito giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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