Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 08-09-2011) 13-10-2011, n. 36947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. V.R. ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del 19.06.2007 del Tribunale di Macerata che lo ha condannato, per il reato di ricettazione di un assegno bancario utilizzato nell’acquisto di un’autovettura, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, ritenuta la recidiva, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e al mancato riconoscimento dell’attenuante di speciale tenuità della ricettazione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Infatti il motivo di ricorso relativo alla recidiva è inammissibile perchè dedotto per la prima volta in sede di legittimità: invero dall’atto di appello emerge che pur essendo stata la recidiva ritenuta in primo grado, nessun motivo in merito è stato formulato conì appello.

2.2 E’, pertanto, violato il divieto del novum che si ricava dal combinato disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3, art. 609 c.p.p., comma 2, secondo il quale è consentito superare i limiti del devolutimi e dell’ordinata progressione dell’impugnazione soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come nell’ipotesi di ius superveniens, e per le questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

2.3 Non sono proponibili per la prima volta in cassazione, invece, le questioni giuridiche che, come quella prospettata nel ricorso in esame, presuppongono un’indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso. (Sentenza n. 35889 del 01/07/2008 Cc. dep. 19/09/2008 – Rv. 241271; Sez. 6, Sentenza n. 37767 del 21/09/2010 Cc. dep. 22/10/2010 Rv. 248589; N. 839 del 1993 Rv. 195324).

2.4 Il secondo motivo, riguardante la mancata concessione della diminuente del danno lieve è meramente reiterativo di quanto già dedotto con l’appello e, pertanto, è generico ed inammissibile, tanto più che la Corte di merito, con motivazione che non merita censure, ha rigettato il motivo ritenendo di non poter ravvisare la speciale attenuante che deve essere valutata in fatto, poichè con l’assegno ricettato l’imputato era riuscito ad acquistare un’autovettura del valore di alcuni milioni.

2.5 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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