Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 08-09-2011) 13-10-2011, n. 36946

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di O.G. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna,per il reato di ricettazione di una carta di credito, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 900,00 di multa, emessa nei confronti dell’imputato, dal Tribunale di Napoli, il 10.05.2010 chiedendo l’annullamento della sentenza in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che,a parere del ricorrente, ben potevano essere concesse in considerazione della modesta gravità della condotta.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato perchè,con l’unico motivo, si sollecita alla Corte di legittimità un giudizio di merito senza, peraltro, riuscire a evidenziare profili di contraddittorietà o di incongruità logica della motivazione del provvedimento impugnato, che, richiamando sul punto la decisione del giudice di prime cure, ha ribadito che le generiche non possono essere riconosciute in ragione "del pessimo profilo personale dell’imputato gravato da numerosi e specifici precedenti penali a riprova di una radicata assuefazione a condotte criminose in ambito economico ed a contiguità con ambienti dediti all’illecita acquisizione e falsificazione di documenti di credito". 2.1 Il ricorso,pertanto, va dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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