Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- E.A. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a quattro motivi – contro il decreto depositato in data 25/05/2009 con il quale il Giudice di pace di Crotone ha convalidato il provvedimento del Questore di Messina che aveva disposto il suo trattenimento presso il CIE di (OMISSIS) a seguito del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto.

Resistono con controricorso le Amministrazioni intimate.

2.1.- Il primo motivo – con il quale è dedotta violazione di legge ed è denunciata la nullità del provvedimento sottoscritto dal Questore Vicario senza delega scritta – è infondata alla luce della giurisprudenza secondo la quale il detto funzionario per dovere d’ufficio, è tenuto, proprio in quanto Questore vicario, nell’ambito delle sue funzioni ordinarie, a sostituire il titolare in caso di assenza o di impedimento o per "delega di firma" (T.A.R. Roma Lazio sez. 2^ 7 gennaio 2010 n. 89).

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile perchè l’esistenza di un primo decreto di espulsione (11.6.2008) e di un successivo (in data 24.6.2008) per mancata ottemperanza al primo è ammessa dallo stesso ricorrente.

2.3.- Il terzo motivo è del tutto aspecifico rispetto al provvedimento impugnato che ha convalidato il trattenimento per la durata di trenta giorni. Sì che non è dato cogliere il senso della censura relativa alla mancata determinazione della durata medesima.

2.4.- Il quarto motivo – concernente la mancata traduzione del provvedimento del Questore – è inammissibile perchè nulla risulta dedotto in proposito dinanzi al Giudice di pace in sede di convalida.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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