Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4749

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- M.A., cittadino della (OMISSIS), con ricorso del 6- 7 luglio 2009, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Roma, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma del 24 aprile 2009, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso del M. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 13 dicembre 2008;

Il Prefetto di Roma non si è costituito nè ha svolto attività, difensiva.

2.- Con ordinanza depositata in Cancelleria il 30 giugno 2010 questa Corte, rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Ufficio territoriale del Governo di Roma in persona del Prefetto pro tempore domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero – in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dalla L. n. 689 del 1981, art. 23 – deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato, con la conseguenza che, nel caso – quale quello di specie – in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti del Prefetto ma notificato all’Avvocatura dello Stato, benchè questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., comma 1, presso l’ufficio dell’autorità amministrativa intimata (cfr. le ordinanze interlocutorie nn. 28848 e 28852 del 2005) ; ha ordinato, pertanto, la rinnovazione della notificazione del ricorso in esame.

L’ordinanza risulta ritualmente notificata.

In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell’art. 371- bis cod. proc. civ. la cui inosservanza determina la pronuncia d’ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l’avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità dell’atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (Sez. U, Ordinanza n. 26225 del 02/12/2005).

Dalla certificazione della Cancelleria in atti si evince che alla data del 31.1.2011 non risulta depositato alcun atto di rinnovazione della notificazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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