Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 08-09-2011) 13-10-2011, n. 36944

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 21 febbraio 2011, ha riformato, su appello del Pubblico Ministero, la sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Distaccata di Augusta del 4 dicembre 2007 ed ha condannato S.C. per il delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 c.p., in relazione alle dichiarazioni sul proprio reddito ai fini dell’esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) la inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità con riferimento alla notifica del decreto di citazione in appello effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1;

b) una motivazione carente e contraddittoria sulla valenza probatoria della pretesa falsa attestazione di reddito;

c) una motivazione manifestamente illogica in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’ascritto reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per cui l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio.

2. La questione, invero, dell’inquadrabilità dei fatti ascritti alla ricorrente in una fattispecie penalmente rilevante è stata ormai acclarata dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione 16 dicembre 2010 n. 7537, che ha escluso l’applicabilità del contestato delitto di falso di cui all’art. 483 c.p. ovvero del delitto di truffa, a scapito del delitto di cui all’art. 316 ter c.p..

L’art. 316 ter c.p. punisce, invero, condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perchè in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente.

Già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16568 del 2007 imp. Carenivi avevano statuito che "vanno ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 316-ter – e non a quella di truffa – le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore per l’ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto".

Questo principio va ribadito ed alla stregua di esso la truffa va ravvisata solo ove l’ente erogante sia stato in concreto "circuito" nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi.

La sussistenza della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall’altro, devono formare oggetto (come segnalato anche dalla Corte Costituzionale) di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto.

Significazioni in tal senso possono trarsi, del resto, dalla stessa collocazione topografica dell’art. 316 ter c.p. e dagli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel testo della norma, chiaramente evidenzianti la volontà del legislatore di perseguire sostanzialmente la percezione sine titulo delle erogazioni in via privilegiata rispetto alle modalità attraverso le quali l’indebita percezione si è realizzata.

Il principio dianzi enunciato è stato poi specificato nel senso che:

"Integra il delitto di cui all’art. 316 ter c.p. anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perchè anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità".

La nozione di "contributo" va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro.

Esaminato secondo l’impostazione dianzi delineata, il caso che ci occupa appare caratterizzato dalla inesistenza di quella "induzione in errore", che integra elemento costitutivo del reato di truffa.

La vicenda, invero, nei suoi elementi fattuali, non è integrata dall’esistenza di un attestato o di un certificato di esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria, in relazione al reddito, rilasciato dall’azienda USL in seguito alla compilazione di un’autocertificazione del beneficiario, ma l’assistita ha apposto la propria firma in calce ad un timbro impresso sul retro dell’impegnativa di prescrizione.

In base a ciò solo la struttura sanitaria ha erogato le prestazioni in regime di esonero.

Nella Regione Siciliana, poi, soltanto con la L.R. 31 maggio 2004, n. 9 (attuata con decreto assessoriale n. 3665 del 18.6.2004 ed ulteriormente integrata nel novembre del 2007) è stata introdotta una disciplina delle esenzioni del ticket sanitario, secondo la quale, per essere esentati dal pagamento, è necessario munirsi del certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), ottenibile presso i CAF o CAAF previa compilazione, da parte dell’utente, di una dichiarazione sostitutiva unica D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ex artt. 38, 46 e 47, avente validità di 12 mesi dalla data di rilascio.

Tale normativa non era neppure vigente all’epoca dei fatti per i quali si procede (2 aprile 2004) e – tenendosi comunque presente che nel concetto di "induzione in errore" non può essere assorbito quello di "falsa rappresentazione" – la esenzione del ticket venne ammessa quale conseguenza automatica della formale dichiarazione della richiedente (questo regime è stato successivamente emendato in senso restrittivo proprio a cagione del rilevante numero di abusi che ad esso si riconnettevano).

Per la relazione di residualità e sussidiarietà rispetto alla ipotesi di truffa (già evidenziata dianzi), dunque, trova applicazione la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p..

3. Le Sezioni Unite, con la citata sentenza Carchivi, avevano inoltre già dato risposta alla ulteriore questione dei rapporti della fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. con i reati di falso ed in proposito avevano concluso che il reato di cui all’art. 316 ter assorbisse quello di falso previsto dall’art. 483, in quanto l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483, ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione.

Le Sezioni semplici si sono conformate a tale orientamento ed hanno ribadito che il concorrente reato di cui all’art. 483 c.p. resta assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter, dal momento che tale ultimo delitto ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso, e ciò pure quando occorra avere riguardo alla previsione dell’art. 316 ter, comma 2, non superandosi i livelli quantitativi dell’indebitamente percepito posti dalla legge come spartiacque tra il fatto di mera rilevanza amministrativa e quello di rilevanza penale (vedi Cass. Sez. 6, 31 maggio 2007 n. 28665, Sez. 5, 17 settembre 2008 n. 41383, Sez. 5, 26 giugno 2009 n. 31909 e Sez. 6, 21 ottobre 2010 imp. Gelsi).

4. Nel quadro giurisprudenziale come sopra delineato ritiene questo Collegio di dovere ribadire i principi secondo i quali:

a) il reato di cui all’art. 316 ter c.p. assorba quello di falso previsto dall’art. 483 c.p. in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico. Nè può attribuirsi rilevo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, considerato che in ogni reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice. b) l’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all’art. 316 ter c.p. si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell’erogazione (Euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui al comma 2 dello stesso art. 316 ter. Rientra, infatti, nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato.

5. Nella vicenda in esame, in definitiva, i fatti contestati vanno ricompresi nello schema descrittivo dell’art. 316 ter c.p., ivi assorbiti i reati di falso e di truffa, ed a ciò consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di Euro 3.999,96, indicata nel secondo comma della richiamata previsione legislativa.

6. In conclusione, poi, per l’applicazione della prevista sanzione amministrativa, gli atti devono essere trasmessi al Prefetto di Siracusa.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito al Prefetto di Siracusa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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