Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4748

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- K.F. ha proposto, nei confronti del MINISTERO DELL’INTERNO, ricorso per cassazione – affidato a quattro motivi – contro la sentenza depositata in data 25/01/2008 con la quale la CORTE D’APPELLO di TRIESTE ha respinto il suo ricorso contro il diniego di riconoscimento del proprio status di rifugiato.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè non notificato.

Invero, non è applicabile – ratione temporis – la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 che prevede la notificazione del ricorso a cura della cancelleria.

Nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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