Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 08-09-2011) 13-10-2011, n. 36943 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 1 marzo 2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 18 aprile 2008 che aveva condannato O.E. e F.G., il primo quale autore e il secondo quale direttore responsabile, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di Fr.

D., commesso il (OMISSIS) a mezzo della pubblicazione di un articolo sul quotidiano "Il Foglio". 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, i quali lamentano, a mezzo del proprio comune difensore:

a) una erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per aver applicato la tradizionale giurisprudenza in materia di diffamazione ad una fattispecie del tutto particolare;

b) una erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica anche nella forma putativa.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. In primo luogo, perchè i relativi motivi ricalcano pedissequamente quelli già proposti avanti la Corte di Appello e dalla stessa correttamente e logicamente disattesi.

La correttezza deriva dall’ossequio alla pacifica giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia e di cui può farsi un breve cenno.

Il corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica comporta, infatti, il rispetto di alcuni parametri, ormai solidamente individuati nella verità della notizia, nella rilevanza sociale della stessa e nella continenza espressiva (v. da ultimo, Cass. Sez. 5, 4 novembre 2010 n. 44024).

E, ancora, si è rilevato come sia configurabile la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obbiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l’affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte (v. da ultimo, in tema di cronaca giudiziaria ma con principio valido anche per la cronaca normale, Cass. Sez. 5, 5 marzo 2010 n. 23695, la citata 9 aprile 2010 n. 27106 e 27 ottobre 2010 n. 3674).

Infine, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un livello necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, sul condivisibile rilievo che la critica, in quanto espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obbiettiva ed asettica (v. Cass. Sez. 5, 28 ottobre 2010 n. 4938).

3. Tutto ciò premesso in diritto si osserva, questa volta in fatto secondo quanto accertato dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e dagli stessi ricorrenti neppure posto in contestazione, come la notizia, riportata nell’articolo giornalistico per cui è causa, circa la sottoscrizione da parte del Fr. di una lettera aperta ad un organismo di cultura internazionale non fosse vera.

Dagli atti di causa si evince, altresì, come gli imputati nulla abbiano fatto per dimostrare, in ipotesi, l’esistenza della prescritta attività di controllo e di verifica della bontà della notizia onde superare, questa volta in via putativa, la sua non veridicità.

Fallace appare essere la pretesa defensionale dell’affidamento sulla bontà e veridicità della notizia riportata, basata su precedenti scritti da cui presumere la convinzione ideologica della parte offesa.

Invero, in tempi d’instabilità, non solo economica, l’affidamento sulle convinzioni politiche ricavabili da precedenti scritti non è criterio valido per superare una necessaria attività di controllo sulla verità o quantomeno sulla veridicità della notizia riportata nell’articolo giornalistico.

A ciò può aggiungersi come neppure condivisibile sia l’invocazione del diritto di critica che, pur essendo connotato da limiti più labili, in considerazione della legittima possibilità di esprimere giudizi e valutazioni caratterizzati da forti valenze critiche e addirittura negative, non può mai giungere, in ogni caso, all’espressione di tali giudizi e critiche valutazioni sulla base di fatti non veri.

Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica, che è, essenzialmente, quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di argomenta ad hominem, deve pur sempre porre a fondamento dell’attacco critico fatti o notizie veri.

4. Dalla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi derivano, in conclusione, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè di ciascuno di essi al pagamento anche di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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