Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 08-09-2011) 13-10-2011, n. 36942

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino del 12.02.2010 di condanna del D. C., per il reato di riciclaggio alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, ricorre la difesa del D. C. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

1) la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2 in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perchè la Corte territoriale ha attribuito valore indiziante alle dichiarazioni dei Carabinieri senza dar rilievo alle contestazioni mosse dalla difesa; 2) la sentenza fonda l’affermazione di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni dell’imputato stesso ritenute dai giudici poco credibili senza, tuttavia, averle sottoposte al vaglio del contraddittorio.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 L’art. 606 c.p.p. indica un elenco tassativo di motivi di ricorso: l’impugnazione, pertanto, deve articolarsi in specifiche censure riguardo a ben individuati punti della motivazione della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne genericamente l’infondatezza, senza individuarne, sia pure sommariamente, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. 2.2 L’onere della specifica indicazione dei motivi di ricorso non può neppure essere assolto con il semplice rinvio ad atti del processo che non siano individuati e allegati o trascritti in ricorso, in modo che ne sia resa edotta la Corte, alla quale è comunque precluso l’esame autonomo degli atti: a nulla vale, pertanto, richiamare genericamente le dichiarazioni dei Carabinieri senza indicare con precisione, allegandole, l’incongruenza delle dichiarazioni.

2.3 In altri termini, l’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858). E’, quindi, inammissibile il ricorso per cassazione, quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile.

3. Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p., e – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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