Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 01-09-2011) 13-10-2011, n. 36948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Genova, che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di quella città per l’imputazione di detenzione e porto continuato di arma, ricorre personalmente C.R. deducendo il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) e lamentando che non ci sono evidenze agli atti nè della sua appartenenza a gruppi che inneggiano alla violenza fisica ed alla disobbedienza della legge, come apoditticamente affermato dal GIP nell’ordinanza custodiale, sicchè sarebbe frutto di travisamento l’affermazione, contenuta in quel provvedimento, della sua appartenenza ad un circolo motoristico di cui farebbero parte anche gli altri soggetti coinvolti nel procedimento; lamenta ancora l’erronea applicazione dell’art. 278, perchè non è stato motivato il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 pur essendo stato proposto un motivo di riesame assai articolato sul punto, che riproduce de plano in ricorso, teso ad affermare che andava considerata e valutata la reale capacità offensiva dell’arma; lamenta, infine, l’errata applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2 bis perchè non sussistono reali elementi che depongano per l’ostatività alla misura domestica e, pertanto, denuncia l’incongruità del giudizio di contiguità con la peggiore criminalità che certamente non usa armi di modesto valore offensivo come l’arma sequestrata.

Il ricorso non è fondato nei motivi che si limitano a denunciare vizi di merito della decisione, sui quali non compete a questa Corte esprimersi. Invero al controllo della tenuta logica e della congruità della motivazione non si evidenziano i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1.

I giudici di merito, infatti, dopo aver delineato i fatti illeciti nelle componenti essenziali, dando atto che è stato il C. a rivendicare la titolarità dell’arma rinvenuta dalle forze dell’ordine nella vettura che egli stesso occupava con altri e a consegnare, nella stessa circostanza, anche un coltello con blocco lama evidenziando che su quella autovettura sono stati trovati anche tre tubi di ferro di varie lunghezze ed un coltello a serramanico, hanno proceduto alla valutazione, in termini di pericolosità, di tale condotta e poichè è di immediata evidenza che tale armamentario non è usuale per un pacifico cittadino,il Tribunale ha dedotto, in modo del tutto logico, che l’assenza di spiegazioni sull’uso che di tali oggetti si intendeva fare, da parte del C., legittimava le deduzioni più allarmanti su finalità aggressive, perchè la natura stessa degli oggetti ne denuncia la finalità e, l’arma da sparo anche la correlazione, non esclusiva ma di assai elevata probabilità, con azioni di criminalità organizzata. Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto opportuna ed adeguata la misura custodiale in carcere. Questa Corte, d’altra parte, in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere ha già chiarito che non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura e che è, invece, sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati e dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo superata e assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle subordinate misure cautelari (Cass. pen., Sez. 1, 26/09/2003, n. 45011). Va poi chiarito che è del tutto legittima e, comunque, non viziata da illegittimità, la mancata valutazione dell’attenuante speciale, la cui eventuale operatività è subordinata a valutazioni discrezionali che dovranno essere effettuate, in futuro, in sede di giudizio e che; in questa fase particolare del procedimento penale, ha obiettivamente una assai limitata valenza tanto più se si tiene conto del preciso e circostanziato giudizio prognostico di recidivanza dato dal Tribunale. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e la cancelleria dovrà occuparsi degli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone,inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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