Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 13-10-2011, n. 36931

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 1 – 8 aprile 2011, il Tribunale del riesame di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Padova, ha riformato l’ordinanza del 7 marzo 2011 con cui il g.i.p. aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a L. G., sostituendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora applicatagli dal g.i.p. con quella degli arresti domiciliari.

Avverso tale provvedimento, il L. propone ricorso per cassazione allegando due motivi, entrambi ricondotti nell’alveo del vizio di motivazione. In particolare, col primo motivo il ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte del tribunale, del tempo trascorso dalla commissione del fatto che, in uno con il manifestato pentimento, avrebbe dovuto condurre alla negazione dell’esistenza di esigenze cautelari. Il secondo motivo investe il giudizio di adeguatezza della misura cautelare cui è stato sottoposto, che sarebbe stato formulato senza tenere in debito conto la confessione resa ed invece valorizzando taluni elementi (la mancata confessione dell’incendio doloso, la giustificazione fornita della sua condotta, il mancato risarcimento delle persone offese) che egli ritiene invece non decisivi al riguardo.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice tribunale del riesame ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

Quanto al primo profilo, che riguarda l’omessa considerazione del tempo trascorso fra la commissione del reato e l’applicazione della misura cautelare, va richiamato anzitutto l’orientamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacchè ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Cass. sez. un. 24 settembre 2009, n. 40538). Nondimeno, l’omissione di un espresso riferimento al menzionato parametro non determina la nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, allorchè risulti l’incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell’indagato, atteso che il riferimento al decorso del tempo non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti (Cass. 17 dicembre 2009, n. 3634).

Nella specie il tribunale del riesame ha sottolineato "la pervicacia da questi dimostrata nella reiterazione criminosa dei contegni estorsivi, protrattasi per un paio di mesi secondo quello che anzi ben può dirsi lo schema di una autentica escalation, ed interrotti solamente dall’intervento delle forze dell’ordine".

In ordine al secondo profilo, che attiene la mancata valorizzazione della confessione resa, nel provvedimento impugnato si legge: "va evidenziato come la confessione di una parte dei contegni ascrittigli, resa dal prevenuto all’udienza di convalida del 7.3.2011, risultasse oramai inevitabile a causa del suo arresto avvenuto nella piena fragranza dei fatti".

Su entrambi i punti costituenti oggetto di censura, il provvedimento impugnato non presenta quindi alcuna anomalia argomentativa, sicchè il ricorso deve essere rigettato con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

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