Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 13-10-2011, n. 36929

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Roma, pronunziando sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati nei confronti di M. T. ed altri, con ordinanza di pari data rimetteva innanzi al giudice civile la decisione della controversia avente ad oggetto un immobile sito in Fiano Romano, disponendo il mantenimento del sequestro preventivo sul medesimo immobile fino all’esito della controversia civile. Successivamente adito in sede di incidente di esecuzione, il medesimo tribunale, con ordinanza del 3-4 febbraio 2011, rigettava l’istanza di revoca del sequestro osservando che fra le parti della lite civile è tuttora controversa la proprietà dell’immobile.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il M. deducendone la violazione di legge e l’abnormità. In particolare, il ricorrente osserva che il tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 263 c.p.p., comma 3, ritenendo che la proprietà dell’immobile de quo sia attualmente controversa.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va premesso, al riguardo, che risulta agli atti che in sede civile tali B.D. e Ma.Ro. convenivano in giudizio A. e M.T., il primo quale promittente acquirente ed il secondo quale effettivo beneficiario del contratto definitivo, sostenendo l’annullabilità del contratto preliminare e dunque l’inefficacia del successivo trasferimento della proprietà dell’immobile in questione in capo all’odierno ricorrente. Tuttavia, riscontrati vizi di notifica dell’atto di citazione a M. T., con ordinanza del 5 maggio 2003, il giudice civile, ravvisata l’insussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, separava le domande e cancellava dal ruolo la causa proposta nei confronti del odierno ricorrente; con la conseguenza che la lite civile è attualmente pendente solamente nei confronti del promissario acquirente M.A..

Dette circostanze sono tenute in conto anche nel provvedimento impugnato, ove tuttavia si perviene alla conclusione che la proprietà dell’immobile sarebbe tuttora controversa, in quanto l’eventuale annullamento del contratto preliminare travolgerebbe anche gli effetti di quello definitivo, con conseguente retrocessione della proprietà da M.T. ai venditori B.D. e Ma.Ro.. Da ciò il diniego di dissequestro e la remissione delle parti innanzi al giudice civile.

Tanto premesso, non compete a questa Corte verificare la correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale di Roma, potendosi solo incidentalmente osservare che la pronuncia del giudice civile fa stato solo fra le parti del giudizio, al quale non partecipa più – essendo stata separata e cancellata dal ruolo la domanda nei suoi confronti – l’acquirente M.T.; con la conseguenza che, espressamente esclusa dal giudice civile un’ipotesi di litisconsorzio necessario, l’eventuale accoglimento della domanda spiegata dagli attori B. e Ma. nei confronti di M.A. potrà dar luogo unicamente ad una condanna risarcitoria, con esclusione della regressione della proprietà dell’immobile nella sfera giuridica degli alienanti.

Piuttosto, ciò che rileva è che il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, nè formale nè sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l’interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti al giudice civile, è inoppugnabile (Cass. 20 settembre 1999, n. 4077; Cass. 11 febbraio 2003, n. 12190; Cass. 20 maggio 2010, n. 23662).

Consegue che la parte interessata deve comunque adire il giudice civile per sentir affermare che non esiste controversia sulla proprietà del bene ed avere riconosciuto il diritto alla restituzione dello stesso.

Pertanto, stante la inoppugnabilità del provvedimento fatto oggetto di ricorso, quest’ultimo deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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