Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 13-10-2011, n. 36898

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 16 novembre 2010, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino del 15 maggio 2099, riduceva la pena inflitta a B. F. a mesi uno di reclusione (sostituita con mesi due di libertà controllata) per i reati continuati di minaccia e danneggiamento.

Avverso tale pronunzia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, quale unico motivo, l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela. Sostiene, in particolare, che avrebbe errato il giudice di secondo grado nel qualificare come atto di querela la denuncia fatta dalla parte offesa che, al di là del nomen iuris, contiene la mera esposizione dei fatti senza tuttavia alcuna manifestazione della volontà di chiedere la condanna del colpevole.

Il ricorso è inammissibile.

E’ salda opinione di questa Corte che ai fini della validità di una querela, non è necessario l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. L’apprezzamento della volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, semprechè l’interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Cass. 25 maggio 1999, n. 8034; v. pure Cass. 22 gennaio 2003, n. 11386).

Nella specie la dichiarazione resa dalla persona offesa agli organi di polizia giudiziaria, non contiene formule sacramentali. Ma dal contesto si evince chiaramente l’intenzione di richiedere la persecuzione del querelato; infatti, la parte offesa fa espressa menzione dei propri sospetti a carico dell’odierno imputato.

Pertanto, non esorbita i canoni logico-giuridici di ermeneutica la sentenza del giudice di merito che ha qualificato l’atto come querela e le relative esposte in ricorso censure devono essere disattese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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