Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 13-10-2011, n. 36926

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 1 febbraio 2011 il Tribunale di Milano ha applicato a G.T., a seguito di patteggiamento, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa per i reati di tentata estorsione, danneggiamento e minaccia, ritenuta la continuazione fra gli stessi.

Avverso tale sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione lamentando che il reato di minacce doveva ritenersi assorbito da quello di tentata estorsione, essendo le prime finalizzate ad ottenere l’ingiusto profitto di cui al capo a).

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti, il reato di estorsione può concorrere con quello di minacce allorchè queste ultime esorbitino la condotta posta in essere ai fini dell’ottenimento dell’ingiusto profitto e si pongano, in punto di fatto, come ulteriori ed autonome condotte criminose.

Tale accertamento, che attiene al merito della decisione, non rientra fra quelli che il giudice del patteggiamento può compiere ex art. 129 c.p.p. – in presenza di un accordo fra le parti che implica rinunzia alla contestazione delle risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini – a meno che la totale sovrapponibilità delle contestate minacce alla condotta estorsiva non emerga in modo evidente allo stato degli atti.

Tanto premesso, sul punto il ricorso risulta generico e carente, in quanto omette di indicare gli elementi processuali dai quali il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto desumere ictu oculi che le minacce contestate all’imputato erano, secondo la tesi di quest’ultimo, interamente assorbite nella condotta materiale del delitto di estorsione e non costituivano una nuova ed autonoma azione delittuosa.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali ed a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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