Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 37010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) I Carabinieri di Satriano procedevano, in data 16.1.2011, all’arresto di R.L. e I.T. per aver effettuato attività di smaltimento e trasporto di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione senza alcuna autorizzazione.

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, con ordinanza in data 17.1.2011, non convalidava l’arresto dei predetti R. e I., ordinandone l’immediata liberazione se non detenuti per altra causa.

Premesso che ai prevenuti risultava contestata un’attività di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali ai sensi della L. n. 210 del 2008, art. 6 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, riteneva il Tribunale insussistenti i gravi indizi di colpevolezza. L’art. 6 cit., invero, richiede per la sua applicabilità la dichiarazione, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, dello stato di emergenza nel settore di smaltimento dei rifiuti (tale stato non risulta dichiarato per il territorio calabrese). Peraltro il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 stabilisce la pena dell’arresto o dell’ammenda nei confronti di titolari di imprese, ma tale condizione non era da ritenere sussistente per gli indagati; il fatto pertanto andava riqualificato D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 255. 2) Propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione alla L. n. 210 del 2008, art. 6 ed agli artt. 380 e seg. c.p.p.. Il Tribunale ha omesso di considerare che proprio ai sensi della L. 24 febbraio 1992, art. 5, comma 1, e succ.mod. (per come integrata dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e da ultimo dal D.P.C.M. 17 dicembre 2010) è stato prorogato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria fino al 31.12.2011. La condotta posta in essere dai prevenuti è quindi certamente sussumibile nella ipotesi contestata di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6 (sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 10 mila a trentamila Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi); era quindi consentito l’arresto facoltativo in flagranza.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256. A parte gli assorbenti rilievi di cui al primo motivo, il Tribunale è incorso in un ulteriore errore di diritto, risultando contestata agli indagati l’ipotesi comune prevista dal predetto art. 256, comma 1; pertanto appare incomprensibile come il Tribunale abbia ritenuto la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255. 3) Il ricorso è fondato.

3.1) La L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d) riproduce esattamente quanto già previsto dal D.L. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 ("chiunque effettua un attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente.."). La "differenza" riguarda solo il regime sanzionatorio, molto più grave se il reato risulta commesso nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Infatti l’art. 6 cit. prevede la sanzione della reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 10.000,00 a 30.000,00 Euro (se si tratta di rifiuti non pericolosi); con conseguente possibilità dell’arresto facoltativo in flagranza di reato ai sensi dell’art. 381 c.p.p., comma 1 ("Gli ufficiali e gli agenti di p.g. hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni…").

3.1.1) Il Tribunale, pur non contestando che il D.L. n. 172 del 2008, art. 6, conv. in L. n. 210 del 2008, consenta, quoad poenam, l’arresto facoltativo in flagranza di reato, ha ritenuto che la norma in questione non trovi applicazione, non risultando "essere stato dichiarato con riferimento al territorio calabrese" lo stato di emergenza.

Non tiene conto, però, il Tribunale che, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1 e succ. modif. (per come integrato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani è stato dichiarato nel territorio della Regione Calabria e poi prorogato fino al 31 dicembre 2011.

In particolare il D.P.C.M. 17 dicembre 2010, dopo aver richiamato la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, nonchè il D.P.C.M. 18 dicembre 2008, con cui era stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31.12.2010 ed il D.P.C.M. 17 dicembre 2009, con cui lo stato di emergenza era stato prorogato fino al 31.12.2010, ha prorogato, ulteriormente, "fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria". 3.2) Trovando applicazione la L. n. 210 del 2008, art. 6, che prevede come si è visto per la condotta di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi una pena superiore ad anni 3, era, quindi, consentito l’arresto facoltativo in flagranza.

Rimanendo, ovviamente, assorbita la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, essendo stato l’arresto eseguito legittimamente.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato, perchè l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *