Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 37008

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Lecce con ordinanza dell’11/1/2011, rigettava l’appello interposto da F.G.B. e F. G., imputati per i reati di cui agli artt. 81, 110, 605 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, nn. 1 e 5 bis, art. 609 ter c.p., u.c., avverso il provvedimento reso dal Gip sede, in data 3/12/2010, con cui era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Martano.

Propone ricorso per cassazione la difesa dei prevenuti, con i seguenti motivi:

-mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su elementi decisivi, rilevato che il vizio emerge dalla lettura del verbale di incidente probatorio del 18/11/2010. specificatamente indicato nell’appello, ex art. 310 c.p.p., in relazione all’art. 292 c.p.p., commi 2 e 2 ter, non avendo il decidente dato contezza delle ragioni per cui sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;

-vizio di motivazione in riferimento alla sostanziale tenuta del quadro indiziario, certamente suscettibile di ulteriori approfondimenti nella prossima sede processuale, evidenziando che non sussistono nè indizi di colpevolezza, ex art. 273 c.p.p. nè esigenze cautelari, ex art. 274 c.p.p..

La Fi.Gi. ha inoltrato in atti rituale rinuncia alla impugnazione, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Gup di Lecce ha revocato nei confronti della stessa la misura restrittiva in corso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica e corretta.

Il Tribunale perviene a ritenere che permane il pericolo di reiterazione del reato, ex art. 274 c.p.p., lett. c), richiamando il contenuto dei verbali di audizione dei minori, la relazione di perizia dei dott.ri T. e Fe. e i chiarimenti dagli stessi resi in sede di incidente probatorio, da cui si evince una sostanziale tenuta del quadro indiziario, certamente suscettibile di ulteriori approfondimenti nella prossima sede processuale, ma allo stato ancora dotata di quella gravita richiesta dall’art. 273 c.p.p..

Osservasi che l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e di fatto delle vicende indagate, ivi compresi lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, considerato anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta la applicazione della misura cautelare e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo, l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: la esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza nel testo della esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. 24/10/96, n. 2050).

Nella specie i requisiti indicati appaiono, con netta evidenza ravvisabili. contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, e la loro sussistenza adeguatamente argomentata dal giudice del riesame.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il F. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. deve, altresì, essere condannato al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00. In dipendenza della rinuncia al ricorso, depositata in atti dalla Fi., determinata da carenza sopravvenuta di interesse, si ritiene che la stessa non debba essere riconosciuta soccombente ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.G.B. al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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