Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4731 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, L.S. impugnava il decreto emesso in data 14.8.2008 dalla Corte d’Appello di Genova, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum.

Si è costituito il Ministero.

Motivi della decisione

Va precisato che il giudice a quo ha correttamente considerato e determinato il danno morale (Euro 12.250,00; procedimento presupposto davanti alla Corte dei Conti: luglio 1979 – gennaio 2007), limitandone l’importo annuale, in relazione all’assenza di istanza di prelievo, circostanza, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, sicuramente rilevante anche nei procedimenti davanti alla Corte dei Conti, e che dimostra una minor ansia e sofferenza, da parte del soggetto, in attesa della decisione.

Va pertanto rigettato il ricorso, siccome infondato.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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